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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Testo vigente

Art. 20

1. Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

2. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Il presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.1

Art. 21

1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.1

2. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.1

3. Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1 gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalita' di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.
I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento".

Art. 22

1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

  1. 1) lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

  2. 2) lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

  3. 3) lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

2. Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 23

1. L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

3. Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto.1

Art. 24

1. A decorrere dal 1 gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonche' per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.1

Art. 25

1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e' raddoppiato.

2. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attivita' commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.1

Art. 26

1. Per l'anno 1979 e con effetto dal 1 gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentato del 40 per cento.

2. L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.1

Art. 27

1. Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

2. Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

Art. 28

1. Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, e' riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

3. Le sanzioni previste al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonche' dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.

Art. 29

1. Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.1

Art. 30

1. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.

2. Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

3. La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.

Art. 31

1. L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, puo' essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

2. Lo Stato si assume, altresi', sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, e' disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a
contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

3. La richiesta e' corredata dal riepilogo degli estratti conto
relativi alle disponibilita' finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonche' da un verbale di conformita' dell'organo interno di controllo.

Art. 32

1. Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

2. I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonche' della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

3. Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Art. 33

1. E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

2. Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

Art. 34

1. Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime e' autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

  1. 1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

    1. a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

    2. b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

    3. c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali; rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

  2. 2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

  3. 3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

    1. a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

    2. b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292; rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

    Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 35

1. Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

2. Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

3. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

Art. 36

1. Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 37

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate nel predetto articolo 20.

3. La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

Art. 38

1. Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, e' autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 39

1. Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonche' sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 40

1. Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.