diritto.io

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, la vendita o la assegnazione dei beni pignorati non potra' essere disposta e, se disposta, sara' sospesa di diritto fino al 30 giugno 1981.

Art. 2

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1930, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui all'art. 4 del decreto-legge citato.

2. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, puo' essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano piu' loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980.

2. La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile puo' essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilita' rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta e' sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilita' prevista dal precedente secondo comma.

5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorita' amministrativa.

6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante e' ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 4

1. Il pagamento dei premi, con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, della assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa ad autoveicoli, motoveicoli e natanti non adibiti ad uso di diporto, di proprieta' di residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, e' differito al 30 giugno 1981, fermo restando, trascorso detto termine, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1901 del codice civile e quello dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 23 novembre 1980 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 5

1. Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:

  1. a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;4

  2. b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attivita' imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;

  3. c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;45

  4. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonche' dal competente organo regionale;4

  5. e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;4

  6. f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione alla attivita' di demolizione e sgombero delle macerie;45

  7. g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio (ex v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera a), dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

  8. h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;2

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonche' nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonche' di organi di stampa che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati.2

3. Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggetta all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

4. Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 6

1. I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso della imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7

1. I contribuenti che, nella dichiarazione relativa all'anno 1979 presentata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni territoriali sono compresi i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro il 28 febbraio 1981.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi del precedente art. 5, sono assimilate a quelle indicate nel terzo comma, n. 1) dello stesso articolo 38-bis.

Art. 8

1. Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di registro e dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

2. Le formalita' relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo, nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.

3. I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.

4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bolle nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi.

Art. 9

1. I termini di trenta e novanta giorni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati rispettivamente a centoventi e a centottanta giorni per le formalita' relative ad atti a cui hanno partecipato soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, in uno dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione.

2. La disposizione del comma precedente si applica alle formalita' relative ad atti con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 ottobre 1980 al 23 ottobre 1981.

Art. 10

1. I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni disastrati ..., indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, nonche' i medesimi redditi prodotti nei comuni danneggiati, indicati nel citato decreto e percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esclusi, per l'anno 1980, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 10-bis

1. Nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come modificato dalla legge di conversione, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di immobili urbani, destinati ad abitazione di soggetti danneggiati dagli eventi sismici, sono esenti, fino al 31 dicembre 1982, dall'imposta di registro se l'acquisto e' effettuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni.