Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, recante la disciplina della gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la cui conversione in legge non appare possibile nei prescritti termini costituzionali;
Considerato che permangono i motivi di straordinaria necessita' ed urgenza che hanno determinato l'adozione del citato decreto-legge;
Ravvisata la necessita' di assicurare comunque la continuita' dell'applicazione delle norme in esso contenute, inserendovi anche le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attivita' necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonche' agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al commissario per le zone terremotate dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art. 15-bis del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o piu' funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonche' da ufficiali generali.
3. I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.
4. Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, e' impiegato per le attivita' di cui al presente decreto.
5. Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonche' il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.3
6. La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che gia' presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate.3
7. Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
8. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
9. Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali e' pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania.
10. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983.
11. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma.
Art. 2
1. Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati.
2. I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono.
3. Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.
4. In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede , entro il 30 giugno 1982, alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonche' di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
5. I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita' naturali.
6. Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non piu' necessari alle finalita' per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati.
7. In ordine a quanto previsto dal precedente comma sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di competenza nella spesa gia' previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile. I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti.
Art. 3
1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere a), c), d), e) ed f).
2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonche' nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.
3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere a) e c) di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.
4. Sono altresi' prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.
5. Le disposizioni dell'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti della imposta sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.
6. Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilita' del fondo, nonche' gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
7. L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.
8. I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
9. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate.
Art. 3-bis
1. Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate al sesto comma dell'articolo 3, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria
Art. 4
1. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 5
1. Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata e' autorizzato il collocamento in aspettativa:
1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonche' di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa;
2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa;
3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse;
4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse.
2. Il collocamento in aspettativa e' autorizzato, altresi', in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
4. Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunita' montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa e' autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonche' di un consigliere della Minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1982 N. 187.
6. Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi spettano il trattamento di missione e l'indennita' di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.
7. Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni disastrati, oltre quanto gia' previsto per legge, e' attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennita' straordinaria di lire 400 mila mensili. Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennita' e' concessa con decorrenza dal 1 luglio 1981.
8. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta ad un terzo quando i sindaci o i loro delegati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.
9. Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennita' previste dalla legge, una indennita' speciale di L. 600.000 mensili.
10. Ai soli fini della determinazione delle indennita' di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.
11. Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali e' stato autorizzato il collocamento in aspettativa.
12. Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, e' a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.
13. Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorche' i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.
14. Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonche', entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtu' dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.
15. Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilita' di direzione delle ripartizioni e' attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennita' speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
16. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunita' montane comprendenti comuni disastrati.
17. I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali; segretari comunali attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.
18. I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarita' delle rispettive segreterie, nonche' la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.
19. Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.
Art. 6
1. La disposizione di cui all'art. 17, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto, e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
2. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.
3. L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, gia' incrementata dall'art. 5-sexies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.
4. Alla determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata.
Art. 6-bis
1. Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9, approva entro il 30 maggio 1982 e il 30 maggio 1983 il piano di riparto tra le regioni, di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dei fondi rispettivamente destinati per gli anni 1982 e 1983. Detti piani devono essere riferiti agli interventi di riattazione, riparazione, ricostruzione di edilizia privata, sulla base delle effettive esigenze di intervento formulate dai comuni e dalle regioni, che devono specificare quali e quanti siano gli interventi gia' dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e il cui inizio dei lavori sia esclusivamente subordinato alla erogazione dei contributi pubblici, dando priorita' agli interventi di ricostruzione e riparazione previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo relative ad interventi gia' dotati dei requisiti di cui al comma precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.
3. Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo.
4. Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per il 1982, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza per l'esercizio 1982 a valere sui fondi derivanti dalla raccolta postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio relativo all'esercizio 1983.
5. I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree classificate con indice di sismicita' da S = 9 a S = 12, del 15 per cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.
7. Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
8. I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo e a lire 45 milioni.
Art. 7
1. Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorita' per le unita' abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.
2. Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilita' che non comportino comunque alcun incremento del contributo.
3. Il contributo e' erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilita' dell'immobile.
4. I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.
5. Le somme eventualmente gia' riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.7
6. Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente:
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
7. Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e' prorogato al 31 luglio 1982.
8. Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.2
9. Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
10. Le norme devono prevedere la possibilita' di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purche' non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.
Art. 8
1. I programmi di recupero edilizio predisposti d'ufficio dai comuni terremotati della Basilicata e della Campania, di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 14 ottobre 1981, n. 413, approvati con provvedimento commissariale, ma non finanziati alla data del 31 dicembre 1981, possono essere eseguiti a carico del fondo istituito dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 9
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
2. Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.6
3. Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge puo' essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
4. Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale gia' alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.
5. Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attivita' di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.
6. Il Ministro del tesoro puo' far ricorso, con le modalita' di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolo'.510