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Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1-bis

1. L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

2. Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.

Art. 1-ter

1. Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge.

Art. 1-quater

1. Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'.

Art. 2

1. La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

  1. a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
    Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;

  2. b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

  3. c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

2. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

3. Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153

Art. 2-bis

1. I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

2. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

3. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

4. Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

Art. 3

1. Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorita' ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti gia' accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

2. Il commissario, accertata la conformita' al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nullaosta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, e' altresi' trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

3. La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

4. Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente
decreto
, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti puo' assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti cosi' adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4

1. Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 6

1. All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si provveda mediante corrispondente riduzione dello specifico stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7

1. Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per la acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di eta' entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' quelle prescritte all'art. 32, primo comma, punti 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo la entrata in vigore del presente decreto.

3. Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e puo', entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco da' pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

4. Nei successivi tre giorni la commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

5. Le operazioni di cui all'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.