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Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

2. Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

3. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e' consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

2. I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

3. Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unita', gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

4. L'inquadramento e' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

5. L'inquadramento avverra' con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

6. In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sara' attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

7. Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanera' tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

8. Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

9. Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennita' una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e gia' valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento.

10. Detto servizio sara' tenuto presente ai fini dell'attivita' nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. I magazzini di vendita disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.

13. Puo' partecipare al concorso chi avra' inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avra' disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma.

14. Risultera' vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risultera' avere una maggiore anzianita' di servizio, svolta senza demeriti, si impegnera' a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro una tantum, pari al 50 per cento dell'indennita' di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attivita'.

15. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dai seguenti:
"L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore".

Art. 3

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione".

Art. 4

1. Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti: "a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento". Le lettere c) e d) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite delle seguenti: "c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso ............... lire 40.000; d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ................. lire 15.000". Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e' consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

  1. a) distanza particolarmente rilevante dalla piu' vicina rivendita di generi di monopolio;

Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

Art. 5

1. I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a cio' incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attivita' di rivendita.

2. E' in facolta' del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

3. La dotazione sara' pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

4. La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo e' ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo: di 100 milioni.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6

1. Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

2. Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

3. La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

Art. 7

1. I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi".

Art. 8

1. L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".

Art. 9

1. L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:
"I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita".

Art. 11

1. All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. 1) alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: "e seconda";

  2. 2) alla lettera e) sono soppresse le parole: "e 27".

2. Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

3. Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato e' determinato, dal 1 gennaio 1985, nella misura massima dei quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate in singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito anche per gli atti di concessione in corso.

5. Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.