Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
2. Per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
4. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.2 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presentera' un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati.
5. Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
1. A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto , ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalita' di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni, valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verra' corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 27