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Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

2. Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, e' prorogato al 31 dicembre 1982.

4. Il saldo delle aperture di credito e' imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo e' computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

5. I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

6. Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e gia' accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessita' di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.

Art. 2

1. Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

1. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Art. 3-bis

1. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto di maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.

Art. 3-ter

1. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.3

Art. 3-quater

1. Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, puo' chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.

Art. 3-quinquies

1. Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune e' inferiore a lire quindici milioni.

2. Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.

Art. 3-sexies

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

2. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprieta' nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3-septies

1. Le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della conformita' urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo.

Art. 3-nonies

1. Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.