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Disposizioni urgenti in materia di commercio estero

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessita' di autorizzare la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti dall'I.C.E. nel 1982 per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, nonche' di integrare di 2 miliardi lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero relativo alla corresponsione di contributi ai consorzi e alle societa' consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse;
Ritenuta, altresi', la straordinaria ed urgente necessita' di incrementare di 96 miliardi di lire il fondo di dotazione della SACE e di stabilire la completa utilizzabilita' di detta somma, nonche' dei 100 miliardi stanziati dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, per il pagamento di indennizzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti nel 1982 dall'I.C.E. per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero.

2. Alla copertura di detta spesa si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di lire 20 miliardi disposto per il 1982 dall'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394.

Art. 2

1. Lo stanziamento di lire 4 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1982 dall'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste, e' aumentato di lire 2 miliardi.

2. Alla copertura di detta spesa si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi prevista per il 1982 dall'articolo 11, secondo comma, della citata legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 3

1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 96 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1982.

2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 96 miliardi, nonche' l'importo di lire 100 miliardi di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, sono interamente utilizzabili per il pagamento degli indennizzi.

Art. 5

1. All'onere di cui all'articolo 3 del presente decreto si fara' fronte con le entrate di cui al precedente articolo 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - CAPRIA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 22