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Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

  1. a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;11

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.

  3. c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.13

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.13

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.

Art. 2

1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.7

2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'articolo 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74.

Art. 3

1. L'opzione esercitata ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facolta' di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreche' sussistano i presupposti indicati nella lettera a) dell'articolo 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e e), devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e' differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformita' al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984.

3. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita', nonche' le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto. La disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 48 del medesimo decreto si applica con riferimento ai dati indicati nella dichiarazione di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e, per i soggetti che si avvalgono delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, anche con riferimento ai dati relativi alle esportazioni indicati nel prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

Art. 6

1. Per l'anno 1983 i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, hanno facolta' di optare, alle condizioni ivi previste, per la detrazione nel modo normale all'atto della dichiarazione annuale; resta ferma la preclusione di cui al sesto comma dello stesso articolo.

2. Per gli anni successivi al 1983 e' esclusa la facolta' di optare per la detrazione nel modo normale indicata nel precedente comma. PERIODI SOPPRESSI DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133.

3. Resta ferma la facolta' di optare per l'applicazione della imposta nel modo normale di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 del suddetto decreto. Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, puo' essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo.

Art. 7-bis

1. Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
"Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia"
.

Art. 7-ter

1. Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.

Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addi' 29 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 28