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Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 6, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.";

  2. b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera a) e' abrogata;

  3. c) nell'articolo 41, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.";

  4. d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole "esenti da imposta." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.";

  5. e) nell'articolo 44, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    " 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.";

  6. f) nell'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    " 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.";

  7. g) nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;

  8. h) nell'articolo 56, comma 3, primo periodo, le parole "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e h)";

  9. i) nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' emittente risultante dopo la copertura.
    l) nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento";
    m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis.";
    n) nell'articolo 115, comma 2, lettera a), dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

Art. 2 Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 5, secondo comma, dopo le parole "12 giugno 1973, n. 349" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.";

  2. b) nell'articolo 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

  3. c) nell'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1) nel primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.";

    2. 2) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.";

  4. d) nell'articolo 74 il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.".

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto.

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' essere esercitata entro il 31 gennaio 1994.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1 gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994.

Art. 3 Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a un anno solare";

  2. b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione";

    2. 2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione";

  3. c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate." sono sostituite dalle seguenti: ", con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.";

  4. d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente";

    2. 2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente";

    3. 3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento";

  5. e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole "nell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente";

  6. f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole "nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".

2. Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "quindici giorni dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e con riferimento al relativo mese,";

  2. b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono aggiunte le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione".

3. La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994 .

Art. 4 Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni

1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. 1) il numero 24) e' sostituito dal seguente: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
      anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della
      legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle
      costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31
      dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli
      interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato
      danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

    2. 2) il numero 25) e' soppresso;

    3. 3) il numero 26) e' sostituito dal seguente: "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";

    4. 4) il numero 39) e' sostituito dal seguente: "39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
      b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
      539
      ; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;";
      2) nel numero 127-quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse;
      3) nel numero 127-undecies), dopo le parole "27 agosto 1969," sono inserite le seguenti: "anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,";
      4) nel numero 127-terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;
      5) nel numero 127-quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al numero 127-quinquies)" sono soppresse;
      6) il numero 127-quinquiesdecies) e' sostituito dal seguente:
      "127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;";
      7) dopo il numero 127-quinquiesdecies) e' aggiunto il seguente numero: "127-sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.".

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento e' elevata al 13 per cento.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85 .

5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura," sono soppresse.

6. Nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo e' soppresso.

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1 gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data e' soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

8-bis. All'articolo 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 le parole: "nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 34, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:".

Art. 5 Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

  1. a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

  2. b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

  3. c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

Art. 6 Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso

1. L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto articolo 65. L'imposta e' dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono gia' stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta e' ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse e' richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 7 Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e' sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente:
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 140
2) valori in moneta o verghe (**) 100
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504
, o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000'.".

Art. 8 Revisione dell'imposta di bollo sui contratti bancari

1. Alla tariffa dell'importa di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nella nota all'articolo 2, dopo il numero 2 e' aggiunto il seguente numero:
    =====================================================================
    "Articolo della tariffa| Note
    ---------------------------------------------------------------------
    2 |2-bis. Contratti relativi alle operazioni e
    |servizi bancari e finanziari e contratti di
    |credito al consumo, previsti dal titolo
    |sesto del decreto legislativo 1 settembre
    |1993, n. 385: per ogni contratto,
    |indipendentemente dal numero degli esemplati
    |o copie, lire 15.000.";
    ---------------------------------------------------------------------

  2. b) nell'articolo 13, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis e, nella relativa nota, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti numeri 3-bis e 3-ter:
    =====================================================================

|Imposte dovute| "Articolo della tariffa | lire | Note |--------------| | Fisse | --------------------------------------------------------------------- 2-bis. Estratti conto, | |3-bis. Se il cliente , comprese le comunicazioni| | e' soggetto diverso relative ai depositi di | | dalla persona fisica, titoli, inviati dalle | | l'imposta e' banche ai clienti ai sensi | | maggiorata,in funzione dell'articolo 119 del decreto| | della periodicita' legislativo 1 settembre 1993,| | dell'estratto conto, n. 385: per ogni esemplare: | | rispettivamente, di a) con periodicita' | | lire 39.000, lire annuale ................ | 33.000 | 19.500, lire 9.750 e b) con periodicita' | | lire 3.250. semestrale ............. | 16.500 |3-ter. L'imposta e' c) con periodicita' | | sostitutiva di quella trimestrale ............ | 8.250 | dovuta per tutti gli d) con periodicita' | | atti e documenti mensile ................ | 2.750 | formati o emessi | | ovvero ricevuti dalle | | banche, relativi a | | operazioni e rapporti | | regolati mediante | | conto corrente | | , ovvero | | relativi al deposito | | di titoli, indicati | | nell'articolo 2, nota | | 2-bis,e negli articoli | | 9, comma 1, lettera | | a), 13, commi 1 e 2, | | e 14."; ---------------------------------------------------------------------

  1. c) il comma 1 dell'articolo 15 e' abrogato.

Art. 9 Istituzione del catasto dei fabbricati

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

    1. 1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;

    2. 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

    3. 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

    4. 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;

    5. 5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

  2. a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

  3. b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222;

  4. c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

  5. d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

  6. e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  1. a) alla protezione delle piante;

  2. b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

  3. c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

  4. d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

  5. e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

  6. f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;

  7. g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;

  8. h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

  9. i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

  10. l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3.510

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ne' al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.510

10. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di
revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 . Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato " di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile , di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 .
Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita', dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 . Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio.
Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

Art. 10 Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali

1. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista e' maggiorata del 6 per cento.".

2. Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e' abrogato.

Art. 11 Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi

1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonche' del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze puo' affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o societa' costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti.

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62 , le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta," sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dopo le parole "relative vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione.".