Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Testo vigente
Titolo I. Bilanci, trasferimenti e mutui
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 Bilancio
1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi.
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 1-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
Art. 2 Trasferimenti delle regioni
1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3 Finanziamenti degli enti locali e delle comunita' montane
1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunita' montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo e' maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. E' inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;
d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.
Art. 4 Fondo ordinario per la finanza locale
1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), e' ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonche' degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887;
fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.
3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed e' corrisposto nel 1986.
4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante e' pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 e' corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o piu' anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualita' costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.
5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.
6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo.
Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.
Art. 5 Fondo perequativo per la finanza locale
1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:
a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente ai 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo i dati dell'ISTAT;b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:
a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente e' quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono cosi' definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;
b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.
Art. 6 Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:
a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonche' nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non piu' dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonche' degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione e' iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtu' delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a). A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;
c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'istituto per il credito sportivo, il contributo erariale e' commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato e' corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;
d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;
e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.
2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) ed e) con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.
3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 1986, N. 488.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.
6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.
Art. 7 Fondo ordinario per le comunita' montane
1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui all'articolo 3, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano delle comunita' e la sua erogazione e' subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce "comunita' montane" e' aggiunta, dopo la parola: "complessiva", la parola: "montana".
3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.
4. Si applicano alle comunita' montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilita', le norme stabilite per il comune della stessa comunita' che conta il maggior numero di abitanti.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunita' montane.
Art. 8 Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali
1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunita' montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti gia' eseguiti in favore di comuni, province e comunita' montane e si da' esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.
Art. 9 Disposizioni sui mutui agli enti locali
1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione, del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.
La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.
2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi:
c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;
d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.
3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad ottenere una uniformita' di trattamento.
4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente proprietario.
6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo, da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute operate fino al 30 dicembre 1985 su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.
Art. 9-bis Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili
1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, numero 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.