Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni di carattere finanziario
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi per l'anno finanziario 1984.
2. Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Per l'esercizio 1984, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
4. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Titolo II. Disposizioni in materia di entrate
Art. 2
1. Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 3
1. Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.
2. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 4
1. Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.
Art. 5
1. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.
2. Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo e' esclusiva spettanza dell'erario.
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono quadruplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.
Titolo III. Disposizioni in materia di finanza regionale e locale
Art. 7
1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181.
5. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del dieci per cento.
6. All'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole "stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti: "nel quadro di un programma triennale".
7. Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
8. Il predetto importo e' finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.
9. Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni, stesse fatte avere dalle regioni interessate.
10. Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttivita' previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, puo' essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al dieci per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo e' subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttivita'.
11. Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.
12. Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento, del fondo relativo all'anno 1983.
13. L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.
14. I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome.1
Art. 8
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per cento.
3. Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.
4. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
5. Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
6. Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del dieci per cento.
7. Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
8. Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono cosi' ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
9. L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, numero 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, puo' essere deliberato dalle giunte camerali a decorrere dal 1984.
10. Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle societa' di persone, dalle societa' cooperative e dai consorzi e' aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.
11. Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni. La tabella dei diritti di segreteria e' integrata dalla voce seguente:
"Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:
da uno a cinque nominativi... lire 3.000;
per ogni nominativo in piu'... lire 300".
Art. 9
1. Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.
Art. 10
1. I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.
Art. 11
1. Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1923, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanee e permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso articolo 25, maggiorata del dieci per cento.
2. Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
3. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento.
4. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori.
5. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1983.
6. Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
7. Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e' aggiunto il seguente:
"ART. 22-bis. - Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta da realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.
La deliberazione deve esser adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984".