Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione di spesa
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenute nella presente legge relativa alla Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.
Art. 2 Indennita' pensionabile
1. L'indennita' prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:
a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
3. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' soppressa.
4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1 maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1 giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennita' di buonuscita e di licenziamento.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.
6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53
Art. 4 Selettore di centro psicotecnico
1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni della legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di eta' e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.
2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalita' di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.
3. Le modalita' di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490 emanato ai sensi dell'articolo 50 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 337.
4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.
Art. 5 Incarichi esterni di infermiere e biologo
1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "settanta" e "dieci".
Art. 6 Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
1. L'articolo 42 comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
" Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonche' ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, e' attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate".
2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalita' di accertamento sono stabiliti con apposito regolao'mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 7 Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottoufficiali dell'Arma dei carabinieri
1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 gia' sostituito dall'articolo 19, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dai seguenti:
"1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta.
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre: "per la meta'".
b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre: "per l'altra meta'";
c) al numero 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed " sono soppresse.
Art. 8 Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 e' sostituito dal seguente:
"Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".
Art. 9 Procedimenti a carico del personale di polizia
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro messo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 10 Agenti ausiliari della Polizia di Stato
1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 sono soppresse le parole: "ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343".
Art. 11 Rapporti informativi
1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). 1.
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8), 9), del primo comma dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente del quale direttamente dipendono, o in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tal ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo e' compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale compentente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;
d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio e' espresso dal direttore dello stesso Istituto;
e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende.
Il giudizio complessivo e' espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza, o in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente".