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Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali

Testo vigente

Capo I. Previdenza e assistenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria, adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della previdenza, della sanita' e del pubblico impiego, nonche' incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Pensioni di anzianita'

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.11

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  1. a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori privi della vista;

  2. b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 ;

  3. c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  4. d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;

  5. e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  6. f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

  7. g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;

  8. h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati.

2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi.7

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno.7

2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994.11

Art. 2 Perequazione pensioni

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa , , ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, , l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni , nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e' fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre .

Art. 3 Pensionamenti in regime internazionale

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gia' sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".

Art. 3-bis Adeguamento contributivo

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.

Art. 3-ter Aliquota contributiva aggiuntiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato.

Art. 4 Norme procedurali

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

Art. 5 Disposizione finanziaria

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

Art. 5-bis Disposizioni varie

1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995.

Capo II. S a n i t a'

Art. 6 Revisione delle prestazioni sanitarie

1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .

7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e' determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche e' determinata in lire 4.000.

8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.

9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 8 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni , di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonche' della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, e' determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni , e' elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni , e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Capo III. Pubblico impiego

Art. 7 Misure in materia di pubblico impiego

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.48161721

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonche' quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni , o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.

6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.

7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari.6817

Capo IV. Disposizioni fiscali

Art. 8 Imposta straordinaria su particolari beni

1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o piu' tra i seguenti beni:

  1. a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  2. a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  3. b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilita' valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960;

  4. c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;

  5. c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri.

2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.

2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.

3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . L'importo dovuto e' ridotto del 45% se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.7

4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.7

5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . Il tributo non e', altresi', dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. In ogni caso il tributo e' dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore.

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarita' del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.14

8. L'applicazione delle sopratasse e' demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo.

9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita' commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effetuazione di riscontri e controlli.