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Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Obbligo dell'iscrizione

1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".

2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 3 Retribuzione soggetta a contributo

1. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
b) indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
e) indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
5) maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
6) indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".

Art. 5 Misura del contributo

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' elevato al 34,50 per cento degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

2. A decorrere dal 1› gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo e' variata in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della gestione del Fondo che dovra' essere compilato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura del contributo e' variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, secondo quanto disposto al comma 2 e successivamente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non puo' in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 6 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianita' qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:

  1. a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'eta';

  2. b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

  3. c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

  4. d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:
    Anni di contribuzione Coefficienti
    -
    19 0,9737
    18 0,9468
    17 0,9196
    16 0,8922
    15 0,8647

  5. e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di eta' e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti cooefficienti:

Eta' Coefficienti - 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647

2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidita' di cui all'articolo 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Art. 7 Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianita' per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge

1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianita' del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di eta' e di anzianita' assicurativa fissati nel predetto articolo 22 sopra indicato.

2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:
Eta' Coefficienti
-
49 0,9737
48 0,9468
47 0,9196
46 0,8922
45 0,8647
Anni di contribuzione Coefficienti
-
19 0,9737
18 0,9468
17 0,9196
16 0,8922
15 0,8647

3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianita' assicurativa.

Art. 8 Retribuzione pensionabile

1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Retribuzione pensionabile). - 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione e' costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.
2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.
3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto al comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile e' data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.
4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
5. La misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.
6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianiita' aziendale:
a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;
b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;
c) superiore a 25 anni per il terzo limite.
7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.
8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, e' determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;
b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;
c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.
9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea
maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".

Art. 9 Misura della pensione

1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo e' pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Art. 10 Adeguamento periodico delle pensioni

1. L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

Art. 11 Liquidazione in capitale

1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' costituito dalla meta' del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data.

2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.