Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Conferma di norme previdenziali
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.
2. Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1981 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Art. 2 Conferma dei miglioramenti pensionistici
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 14-bis, 14-quater e 14-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate anche per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nell'articolo 14-bis devono intendersi posticipati di un anno e quelli previsti negli articoli 14-quater e 14-quinquies devono intendersi riferiti al 1 gennaio 1981.
2. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione delle disposizioni degli articoli 14-quater e 14-quinquies di cui al precedente comma, sono soggetti alla perequazione automatica delle pensioni.
3. Alle pensioni, maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, continua ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.
4. L'importo mensile della pensione sociale resta confermato in L. 102.350 ed e' soggetto all'aumento derivante, con effetto dal 1 gennaio 1981, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri per l'applicazione dei precedenti articoli valutati, per l'anno 1981, in lire 3.626 miliardi, si provvede: quanto a lire 1.226 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo stabilito con il primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con il contributo capitano aggiuntivo di cui al secondo comma dello stesso articolo 14-sexies che, per l'anno 1981, e' determinato in lire 119.000, 120.000 e 65.000 rispettivamente a carico degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni dei comuni non montani, fermo restando per questi ultimi quanto previsto alla lettera c) del medesimo comma; e quanto a lire 2.400 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 per la conseguente concessione di un contributo straordinario da ripartire per lire 1.428 miliardi a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 710 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 262 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965 n. 903.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - FOSCHI -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI