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Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le attuali procedure in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in considerazione della grave carenza di disponibilita' abitative ed in attesa della riforma organica del settore, attualmente all'esame del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decretolegge:

Art. 1-bis

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto e' attribuita la potesta', oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. Le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, forniscono pareri su criteri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisione sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva competenza dei prefetti.2

Art. 1-ter

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Napolitano, Ministro dell'interno
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick