Interventi urgenti per Venezia e Chioggia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia
1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
2. Per le finalita' di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilita' in conto residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
Art. 2 Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi ripartito:
a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1 gennaio 1991 e per le quali siano stati gia' assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo e' destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalita' della sede, all'uopo utilizzando le disponibilita' in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;
b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonche' per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;
c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle citta' mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;
d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia e' destinato il 15 per cento dell'intero importo.
2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli inter venti possono essere effettuati anche in regime di concessione.
3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206 .
Art. 3 Facilitazioni per l'acquisizione di immobili
1. Fino al 31 dicembre 1995, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, e' sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonche' nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilita' della sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.3456
2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore puo' esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalita' e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'articolo 38, commi primo e' secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprieta' degli immobili di cui al presente comma si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo 39 della citata legge n. 392 del 1978.
2-bis. Il diritto di prelazione non puo' essere esercitato nei seguenti casi:
a) quando la cessione delle quote di proprieta', ovvero il trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
b) quando il trasferimento della proprieta' di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.
2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.
3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia e' assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.
4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorita' a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.
Art. 4 Commissione per la salvaguardia di Venezia
1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unita' sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.
2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.
3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonche' di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale".
4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' abrogato.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.
6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.
7. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia e' autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia puo' provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.
Art. 5 Aree e fabbricati demaniali
1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilita' generale dello Stato, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il comune di Venezia e' autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, e' altresi' attribuita priorita' nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto.
2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, e' trasferito in proprieta' al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalita' individuate all'articolo 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalita'.
Art. 6 Autorizzazione alla regione Veneto
1. La regione Veneto e' autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche per le finalita' indicate al comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.
Art. 7 Norme finanziarie
1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1- ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
Art. 8 Disposizioni finali
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI