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Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'articolo 17, commi 5 e 6, e l'allegato B;
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 28, comma 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente decreto stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese mediante meccanismi affidabili e trasparenti, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e a prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficolta' o crisi degli approvvigionamenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. a) anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;

  2. b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprieta';

  3. c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassa', ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

  4. d) consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresi' l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

  5. e) decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;

  6. f) organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT e' l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;

  7. g) interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;

  8. h) bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

  9. i) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

  10. l) scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro e' tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;

  11. m) scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;

  12. n) scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;

  13. o) accessibilita' fisica: le modalita' di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;

  14. p) stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

  15. q) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008; non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Art. 3 Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente e' adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno.

3. Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.

4. Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalita' di cui all'allegato I.

5. Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione e' calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalita' di cui all'allegato II.

6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.

7. Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza e' assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila tonnellate. Al prodotto GPL, in sede di prima applicazione del presente decreto, non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente e rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nel decreto annuale di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta altresi' l'opportunita' di includere ulteriori obblighi di scorte per tale tipologia di prodotto petrolifero.

8. Le immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico, dai titolari dei depositi fiscali e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso in consumo tramite lo stesso deposito fiscale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre controlli sulla veridicita' di tali dichiarazioni, in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza, che li effettuano operando secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

9. I soggetti di cui al comma 7 che iniziano l'immissione in consumo di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 nel corso dell'anno, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo.

10. I soggetti di cui al comma 7 che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti.

11. Il contributo di cui all'articolo 7, comma 4, puo' essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

12. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 4 Calcolo dei livelli delle scorte

1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformita' dei metodi riportati nell'allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell'articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione.

2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformita' delle norme di cui all'articolo 3.

3. Le scorte petrolifere possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza, sia nel calcolo delle scorte specifiche, purche' tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dal presente decreto per entrambi i tipi di scorte.

4. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono anche riportati i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, secondo il metodo dell'allegato III.2.:

  1. a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando le metodologie riportate nell'allegato I e nell'allegato II;

  2. b) l'aggregato totale Italia immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioe' il valore da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere;

  3. c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento, ottenuto dividendo l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per il totale Italia immesso in consumo.

Art. 5 Disponibilita' delle scorte petrolifere di sicurezza

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

2. Ai fini della identificazione, contabilita' e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilita' contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

4. E' vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilita' delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

5. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:

  1. a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;

  2. b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017.

6. In relazione a situazioni particolari di indisponibilita' di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5.

7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, e' vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.

Art. 6 Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonche' i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

2. E' fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalita' previste dall'articolo 12, comma 3.

3. Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.

Art. 7 Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di utilizzo delle risorse destinate al servizio.

2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1.

3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalita' di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attivita', comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi.

5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicita' almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte da Acquirente unico.
In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo e' determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT.

8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilita', basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attivita' di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonche' l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.

9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.

10. Per le attivita' di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicita' di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica gia' disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilita' attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale.

11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT puo', per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:

  1. a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega e' subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico;

  2. b) operatori economici, senza possibilita' di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute.

12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessita' di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT puo' subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare:

  1. a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri;

  2. b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali e' disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT.

13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati gia' nella disponibilita' patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e puo' gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessita' militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa.

16. Al fine di garantire la migliore operativita' del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.

16-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica puo' essere conferita all'OCSIT la facolta' di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, puo' essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.

Art. 8 Operatori economici

1. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e' concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:

  1. a) all'OCSIT;

  2. b) a uno o piu' altri OCS che hanno gia' dato la loro disponibilita' a detenere tali scorte, purche' la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;

  3. c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;

  4. d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacita' di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purche' tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalita' operative a tali deleghe.

2. Gli obblighi delegati in conformita' alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) puo' avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) e' considerata una nuova delega.

3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 e' assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, puo' disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.

Art. 9 Scorte specifiche

1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformita' delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprieta' dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano.

2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.:

  1. a) etano;

  2. b) GPL;

  3. c) benzina per motori;

  4. d) benzina avio;

  5. e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);

  6. f) jet fuel del tipo cherosene;

  7. g) altro cherosene;

  8. h) gasolio (olio combustibile distillato);

  9. i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);

  10. l) acqua ragia minerale e benzine speciali;

  11. m) lubrificanti;

  12. n) bitume;

  13. o) cere paraffiniche;

  14. p) coke di petrolio.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantita' consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75 % del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformita' delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e puo' essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti:

  1. a) benzina per motori;

  2. b) jet fuel del tipo cherosene;

  3. c) gasolio;

  4. d) olio combustibile.

4. Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.

6. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potra' variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta.

7. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT e' obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformita' dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8.

8. Fino a quando l'OCSIT non sara' nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilita' e l'accessibilita' fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficolta' di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.

Art. 10 Gestione delle scorte specifiche

1. L'OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Tale inventario e' costantemente a disposizione del Ministero dello sviluppo economico che ne trae informazioni da trasmettere alla Commissione europea, per la reportistica ordinaria di cui all'articolo 13 ed entro 15 giorni da una richiesta straordinaria della Commissione europea. In tale reportistica i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.
Le richieste della Commissione europea sono effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e' vietato ogni spostamento di questi prodotti miscelati, per un volume equivalente alla parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta dell'OCSIT, proprietario delle scorte specifiche.

3. Le scorte specifiche italiane o di altri Stati membri della Unione europea mantenute o trasportate sul territorio italiano, godono di un'immunita' incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Art. 11 Statistiche petrolifere e dei biocarburanti

1. E' fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attivita' nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti, cosi' come specificato nel Questionario del petrolio, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

2. Ai soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999 e' fatto obbligo di inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 6, comma 2, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia tra 2.000 euro e 5.000 euro per ogni omessa, incompleta o tardiva trasmissione.

4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, spetta al Ministero dello sviluppo economico.

5. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al Prefetto competente per territorio.