Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198
Testo vigente
Capo I. Finalita' e destinatari dei contributi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante deleghe al Governo, tra l'altro, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della suddetta legge n. 198 del 2016 che, al fine di garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, secondo i principi e criteri direttivi indicati al comma 2, lettere da a) a g) del medesimo articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il presente decreto legislativo ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinche' sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione.
2. I contributi di cui al presente decreto (di seguito: «contributi all'editoria») spettano nei limiti delle risorse a cio' destinate, per ciascuna tipologia di contributi all'editoria, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Art. 2 Beneficiari dei contributi all'editoria
1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;123681012
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;123681012
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da tali enti;123681012
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).
Art. 3 Soggetti non ammessi ai contributi
1. Non possono accedere al contributo:
a) le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
c) le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati.3
Capo II. Requisiti e criteri per il calcolo del contributo a favore delle cooperative giornalistiche, degli enti senza fini di lucro e delle imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro
Art. 4 Cooperative giornalistiche
1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
2. Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Per essere ammesse al contributo le cooperative giornalistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) la mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento del contributo;
b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime;
c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
d) aver espressamente previsto nello statuto:
1. la partecipazione alla compagine societaria degli altri giornalisti della cooperativa che ne facciano richiesta, aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva;
2. la possibilita' da parte di ciascun socio ordinario di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa e il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile;
3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, piu' di un terzo del capitale sociale e, per le altre, piu' di un quinto;
4. il divieto per ciascun socio ordinario di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo.
4. Nel caso sia verificato, in capo a taluno dei soci di una cooperativa giornalistica, il possesso di partecipazioni in altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilita' di accedere al contributo.
5. Ove la cooperativa giornalistica si sia avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile, la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto.
Art. 5 Requisiti di accesso
1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale, esercitino unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell'annualita' per la quale la domanda di contributo e' presentata;
b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo;
c) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva secondo le modalita' indicate all'articolo 7;
d) impiego, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
e) per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e' da intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l'edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera, il relativo contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo i criteri di cui all'articolo 9.
2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente;
b) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e conformita' degli assetti societari alla normativa vigente;
c) assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall'articolo 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione di piu' domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo;
d) proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
f) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti;
g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.
Art. 6 Distribuzione e vendita delle copie su carta
1. Ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera e), per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegate, quelle poste in vendita mediante abbonamento a titolo oneroso nonche' mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto, non controllato dall'impresa editrice richiedente il contributo ne' ad essa collegato, per una pluralita' di copie qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina.
Sono, altresi', considerate copie distribuite quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
2. Non si considerano copie distribuite quelle diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco e quelle per le quali non e' individuabile il prezzo di vendita. Per vendita in blocco e' da intendersi la vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati al comma 1.
4. Nel caso di testate vendute in abbinamento ad altre, per le quali non e' individuabile il distinto prezzo di vendita, l'individuazione del prezzo e' effettuata tramite i documenti contabili di vendita, gli estratti conto del distributore, in possesso dell'impresa editrice ovvero tramite i contratti in essere con la testata abbinata.
Art. 7 Edizione in formato digitale della testata
1. Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalita' tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu' editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonche' di funzionalita' per l'accessibilita' alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita'.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), i contenuti della testata devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 50 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 50 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:
a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;
b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.
3. Per materiale informativo originale di cui al comma 2, si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.
4. In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilita' puo' essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
5. L'edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento, di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitale nonche' di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.
Art. 8 Criteri di calcolo del contributo
1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web;
g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche' idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute.
6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate:
a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non puo' superare i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
9. I costi dell'edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro.
10. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione piu' utenze individuali.
13. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano altresi' i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di eta' inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati;
d) una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile non puo' comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa.
16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.
Art. 9 Criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale
1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) il contributo per l'edizione in formato esclusivamente digitale comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi per la produzione della testata di cui all'articolo 8, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, purche' l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 40.000; il rimborso non puo' superare il limite complessivo di 1.000.000 di euro. Si applica il limite di cui all'articolo 8, comma 7.
3. La quota di contributo per le copie vendute e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie vendute si intendono quelle indicate all'articolo 8, comma 12. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro.
4. Per sostenere le imprese innovative nelle politiche volte allo sviluppo dell'occupazione, al potenziamento della formazione professionale per la qualita' dell'informazione ed all'ampliamento dell'offerta informativa multimediale, il contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale e' incrementato attraverso la valorizzazione delle voci che seguono, con le modalita' e nelle misure indicate:
a) un rimborso pari al 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto dall'impresa editrice per l'assunzione, nel periodo di riferimento del contributo, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali, assunti con contratti di lavoro anche non a tempo indeterminato;
b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice;
c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari:
1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000;
2) al 3 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili superiore a 100.000.
5. All'edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.
Capo III. Procedimento di liquidazione dei contributi diretti per le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro
Art. 10 Domande e documentazione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.
Art. 11 Erogazione del contributo
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'articolo 12.
3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento della rata e' subordinato alla verifica della regolarita' contributiva previdenziale nonche' a quella di non inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute.
4. Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo.
5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo.
6. La rata a saldo e' versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.