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Che da' piena ed intiera esecuzione alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa fra l'Italia ed altri Stati

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 30 dicembre 1885.

Art. 2

1. In adempimento di quanto e' disposto nell'art. 12 della Convenzione predetta, la repressione dei reati in essa contemplati e commessi a bordo di nave italiana, o da nazionale giudicabile nel Regno, ai termini del capoverso dell'art. 8 della Convenzione stessa, sara' regolata dalle norme seguenti:

Art. 3

1. Chiunque volontariamente rompe o guasta, fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di un telegrafo sottomarino, legalmente posto e che tocca il territorio, una colonia od un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, e in tal modo interrompe od impedisce, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche, sara' punito con la carcere per la durata non minore di un anno e con la multa non minore di lire 500, salvo l'azione per il risarcimento dei danni ed interessi.2

Art. 4

1. Il precedente articolo non e' applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.

2. Essi debbono pero' dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.2

Art. 6

Sara' soggetto alla multa da lire 51 a 500 ed alla carcere da sei giorni fino a due mesi:

1. Chiunque in alto mare, per negligenza od imprudenza, e specialmente nei casi indicati nei seguenti articoli 7 e 8, avra' rotto il filo di un telegrafo sottomarino, od avra' ad esso cagionato guasti tali da interrompere o da impedire, in tutto od in parte, le comunicazioni telegrafiche;

2. Il capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo o filo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti ad impedire gli scontri, sia stato causa che altra nave abbia rotto o deteriorato un telegrafo sottomarino.

4. Nel caso indicato nel numero primo, l'autore della rottura o deterioramento, dovra' darne notizia alle autorita' del primo porto dove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo; altrimenti la pena del carcere potra' aumentarsi sino a quattro mesi, e la multa sino a lire 600.2

Art. 7

Sara' punito con la multa da lire 51 a 500:

1. Il Capitano di una nave, il quale nel far porre o riparare un telegrafo sottomarino non osservera' le regole sui segnali stabiliti per impedire gli scontri;

2. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritirera', o non si terra' lontano almeno di un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un telegrafo sottomarino;

3. Il capitano o padrone di una nave, il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i segnali che servono ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini, non si terra' lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.2

Art. 8

Sara' punito con la multa da lire 51 a 500 e con la carcere da sei giorni ad un mese:

1. Il capitano di una nave, il quale avra' gettato l'ancora alla distanza minore di un quarto di miglio nautico da un telegrafo sottomarino, di cui egli puo' conoscere la posizione per mezzo di linee di segnali od in altro modo; od avra' urtato in un segnale destinato ad indicare la posizione di un telegrafo sottomarino, salvo il caso di forza maggiore;

2. Il padrone di una barca peschereccia, il quale non terra' le reti almeno alla distanza di un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un telegrafo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca, che scorgono o sono in grado di scorgere la nave telegrafica, portante i suddetti segnali, avranno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non potra' eccedere 24 ore;

3. Il padrone di una barca da pesca, il quale non terra' le sue reti alla distanza almeno di un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione dei telegrafi sottomarini.2

Art. 9

1. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno osservate anche nel caso in cui i suddetti reati siano stati commessi nelle acque territoriali da chiunque sia a bordo di una nave italiana o straniera.

2. Nondimeno le distanze prescritte dagli articoli 7 e 8 si osserveranno solo in quanto lo comporti l'estensione delle acque territoriali.2

Art. 10

1. La cognizione dei reati indicati nei precedenti articoli appartiene ai Tribunali ed ai pretori, giusta le norme del Codice di procedura penale, od ai Regi Tribunali consolari residenti in paesi stranieri, nei quali e' permesso l'esercizio della giurisdizione consolare.2

Art. 11

1. La competenza a conoscere dei suddetti reati commessi nel territorio dello Stato e nel mare territoriale e' determinata dal luogo ove sono avvenuti.

2. Se i reati sono avvenuti in alto mare od in paese straniero, la competenza appartiene alle autorita' del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non sia stata fatta denuncia a Regi consoli od ai comandanti dei legni della Regia marina all'estero; ed all'autorita' del luogo ove la nave e' iscritta, quando e' stata fatta la denuncia, salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare.

3. Se il nazionale abbia commesso alcuno dei reati previsti dalla presente legge a bordo di nave straniera in alto mare e debba essere giudicato nel Regno, si osserveranno, a suo riguardo, le regole di competenza stabilite dalle leggi comuni in vigore.2