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Sussidio dello Stato ai Comuni che nel termine indicato costruiranno strade di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi;

Testo vigente

Art. 1

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 19 AGOSTO 1915, N. 1371, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 4735

Art. 2

1. I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi gia' formati ed omologati.

Art. 3

1. I Comuni i quali, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla legge citata 30 agosto 1868, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sara' sostenuta.3

Art. 4

1. I Comuni che non potranno sostenere coi fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la costruzione delle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3, avranno facolta' di adoperare, in tutto od in parte, i mezzi previsti nell'articolo 2, lettere a), b), della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

2. Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera alle strade di cui nell'articolo 3, qualora la deliberazione del Consiglio comunale, che ne dimostri la necessita', sia approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 5

1. I Comuni che per le strade di cui nella presente legge assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, potranno dare in delegazione alla Cassa stessa il sussidio dello Stato, e potra' essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.

2. L'ammortamento di detti prestiti potra' essere fatto anche in 50 anni, quando circostanze straordinarie lo giustifichino.

3. Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per la delegazione alla Cassa dei Depositi e Prestiti del sussidio dello Stato, per il suo stanziamento nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la delegazione della sovrimposta provinciale, e per la concessione straordinaria dell'ammortamento eccedente il periodo normale fino a quello massimo di 50 anni.

Art. 6

1. Le disposizioni degli articoli 3, 4, 10, 11 e 21 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sono applicabili alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3.

2. Alle strade di cui nell'art. 3 saranno anche applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge e l'articolo 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338, qualora sia stabilito di fare uso delle prestazioni di opera.

3. Con deliberazione della Giunta comunale saranno dichiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza.

4. L'interesse dovuto dal Comune, ai termini del citato articolo 11, sul prezzo dei beni espropriati, corrispondera' alla ragione legale.

Art. 7

1. Per le strade interessanti piu' Comuni, costruite per oltre la meta' della loro lunghezza e per quelle, ancorche' costruite per meno della meta', per le quali il Comune o i Comuni nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la meta' del percorso, potra' essere dichiarata l'obbligatorieta' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

2. La obbligatorieta' avra' effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada, o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

3. Alle strade indicate nel presente articolo saranno applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, numero 4613, e quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 8

1. I progetti per la costruzione delle strade di cui nella presente legge saranno compilati a cura e spese dei Comuni e verranno approvati dai Prefetti, sentiti l' ufficio tecnico provinciale e l'ufficio del Genio civile governativo.

Art. 9

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 19 AGOSTO 1915, N. 1371, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 4735

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 19 AGOSTO 1915, N. 1371, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 4735

Art. 11

1. E' data facolta' al Governo di provvedere per decreto Reale per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1903.
VITTORIO EMANUELE.
Zanardelli.
Balenzano.
Di Broglio.
Visto, Il Guardasigilli Cocco-Ortu.