Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Art. 59
1. Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Titolo III. Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria
Art. 60
1. Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplato dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255, e dalla presente.
2. Il rimborso della spesa, anticipata dallo Provincie e dai Comuni sara' fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo.
3. Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sara' effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avra' avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata.
4. I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia o dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.
5. In ciascun progetto sara' computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
6. Il collaudo delle opere sara' eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovra' accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.
Art. 61
1. Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sara' per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennita' in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
2. In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 della presente legge.
3. L'indennita' decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverra' compiuti e collaudati che siano i lavori.
4. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovra' compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
5. Nessuna indennita' sara' corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
6. Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennita' spettante al proprietario sara', in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.
Titolo IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
Art. 62
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,590,000 (sei milionicinquecentonovantamila) da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel modo seguente:
a) L. 1,200,000 per lavori di consolidamento degli abitati indicati nella tabella D unita alla presente legge;
b) L. 1,530,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati, indicati nella successiva tabella E, che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;
c) L. 3,200,000 per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;
d) L. 660,000 per spese impreviste e spese del personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati.
2. Per far fronte alla parte della spesa suaccennata che dovra' erogarsi nella ricostruzione in nuova sede di abitati appartenenti alle provincie della Calabria, il Governo del Re e' autorizzato a prelevare la somma di L. 2,600,000 dall'assegnazione fatta con l'art. 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
3. Tale somma sara' trasportata nell'esercizio 1908-909 dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno al conto residui dei nuovi capitoli da inscrivere, per l'esercizio suaccennato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in corrispondenza alla tabella C allegata alla presente legge, e costituira' il primo degli stanziamenti in cui la predetta spesa di L. 6,590,000 sara' ripartita come dalla tabella stessa, per gli esercizi 1908-909 al 1914-915 inclusivamente.
4. La spesa di L. 3,200,000 autorizzata alla lettera c) sara' aumentata degli eventuali concorsi o sussidi che, per effetto delle leggi vigenti, dovranno corrispondersi o verranno accordati dal Ministero dell'istruzione pubblica per le scuole e dal Fondo culto per la chiesa.
5. Le relative somme saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata ed annualmente portate in aumento al capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1464
Art. 64
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 65
1. I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indichera' la zona che dovra' essere abbandonata e l'altro la localita' in cui dovra' sorgere il nuovo abitato.
2. Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edilizi.
Art. 66
1. I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni.
2. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.
Art. 67
1. Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni caro di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sara' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.
2. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potra' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potra' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.
Art. 68
1. In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai 200 metri quadrati.
2. Nessun proprietario e nessuna famiglia potra' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.
Art. 69
1. Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, deliberera' entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e formera' l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta.
2. Contro la deliberazione del Consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che decidera' definitivamente.
3. Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 70
1. Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilera' il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.
2. Il piano regolatore, che avra' valore di piano particolareggiato all'effetto della legge sulle espropriazioni, sara' pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Art. 71
1. A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sara' fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti.
2. E' ammessa la facolta' di permutare i lotti.
3. In base ai verbali della consegna delle aree che sara' fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sara' provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.
Art. 72
1. Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procedera' d'ufficio alla demolizione delle case.
2. Il valore dei materiali andra' a diminuzione della spesa.
Art. 73
1. Nella costruzione delle case nei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.
Art. 74
1. Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.
Art. 75
1. L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.
2. I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.
3. Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
4. Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.
5. A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.
Art. 76
1. Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
2. La responsabilita' degli Istituti facenti parte del Consorzio e' limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.
3. Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio fara' parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.
4. Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sara' destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potra' essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sara' distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attivita' del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva
5. La gestione del Consorzio sara' sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.
Art. 77
1. Le domande pel conseguimento del contributo governativo nel pagamento delle rate di interesse e di ammortamento dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dopo la consegna dell'area.
2. Le norme per la presentazione e documentazione di tali domande saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.
3. Tutti gli atti che possono occorrere per le domande, la concessione e la stipulazione dei mutui, e pel conseguimento del contributo governativo, saranno stesi su carta libera o compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, sempre che si tratti di mutui non superiori alle L. 4000.
4. Il contributo dello Stato e' esente dalla tassa di ricchezza mobile. I contratti di mutuo non superiori alla somma di L. 4000 saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.
5. La stipulazione del mutuo dovra' avvenire non piu' tardi di sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ed entro altri sei mesi dalla stipulazione il mutuatario dovra' porsi in grado di conseguire, almeno parzialmente, la somministrazione del mutuo stesso.
6. Tale somministrazione, verra' autorizzata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in proporzione all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.
7. Non osservandosi i termini dianzi indicati, l'Amministrazione potra' revocare la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi e ritenere conio non avvenuta l'assegnazione dell'area e la stipulazione del mutuo.
Art. 78
1. Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
CASANA.
ORLANDO.
RAVA.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.