Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria
Testo vigente
Art. 50
1. Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1888, n. 5447.
Art. 51
1. Le perizie dei lavori che devono essere unite alle domande di mutui, di cui all'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, potranno, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori per i quali e' richiesto il mutuo eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento e di ampliamento.
2. Gli uffici del genio civile coadiuveranno i prefetti ed i sindaci nell'invigilare che nei lavori di ricostruzione o di riparazione delle case danneggiate, pei quali furono concessi mutui, siano osservate le prescrizioni vigenti.
Art. 52
1. Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella A annessa alla leggo 19 luglio 1907, n. 549, potra' essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o piu' esercizi.
Art. 53
1. Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549.
2. Con decreto del ministro del tesoro, verra' provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici cosi' dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
Art. 54
1. La distribuzione annuale e gratuita dei prodotti chinacei ai Comuni della Calabria maggiormente infestati dalla malaria, di che e' parola nell'art. 98 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e' aumentata fino alla concorrenza del valore di L. 40,000.
Art. 55
1. Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.
Art. 56
1. L'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» e' compreso fra gli enti, con i quali puo' contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.
Art. 57
1. Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della leggo 15 luglio 1906, n. 383.
Art. 58
1. Il privilegio speciale della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª, sara' costituito per la durata del prestito o nel caso di mancato pagamento dell'obbligazione alla scadenza, conservera' efficacia fino alla realizzazione del credito dell'Istituto, senza bisogno di rinnovazione.
Art. 59
1. Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Titolo III. Disposizioni comuni alla Basilicata e alla Calabria
Art. 60
1. Le Provincie e i Comuni possono essere autorizzati ad anticipare, provvedendovi direttamente, l'esecuzione delle opere pubbliche di loro interesse contemplato dalle leggi 31 marzo 1904, n. 340, e 25 giugno 1906, n. 255, e dalla presente.
2. Il rimborso della spesa, anticipata dallo Provincie e dai Comuni sara' fatto senza interessi dallo Stato negli esercizi finanziari in cui l'opera avrebbe dovuto eseguirsi secondo il piano regolatore e nella misura degli stanziamenti per ciascun esercizio previsti nel piano medesimo.
3. Il versamento allo Stato dell'eventuale contributo posto a carico delle Provincie, per le opere la cui esecuzione sia stata anticipata ai sensi del presente articolo, sara' effettuato a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello in cui avra' avuto luogo il pagamento di rimborso della spesa anticipata.
4. I progetti dei lavori saranno compilati a cura della Provincia o dei Comuni, che dovranno pure provvedere alla direzione e sorveglianza dei lavori.
5. In ciascun progetto sara' computata, per spesa di compilazione, di direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
6. Il collaudo delle opere sara' eseguito, con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato, da un funzionario del genio civile, il quale dovra' accertare che l'opera sia bene eseguita ed in corrispondenza al progetto approvato dal Ministero.
Art. 61
1. Quando per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica o forestale in bacini montani di corsi d'acqua, occorra provvedere al rinsaldamento ed al rimboschimento di terreni pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, sara' per la temporanea cessione di questi all' Amministrazione governativa assegnata ai proprietari un'annua indennita' in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rimboschimento.
2. In caso di mancato accordo, l'indennita' sara' liquidata da una Commissione arbitrale costituita a norma dell'art. 46 della presente legge.
3. L'indennita' decorre dalla data della presa in consegna dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboschito, la quale avverra' compiuti e collaudati che siano i lavori.
4. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti dovra' compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura.
5. Nessuna indennita' sara' corrisposta per la presa in possesso di quei terreni che fossero riconosciuti non produttivi di reddito.
6. Se all'atto della consegna dei terreni rinsaldati e rimboschiti risultasse, per effetto dei lavori eseguiti, un permanente deprezzamento del fondo in confronto alle condizioni anteriori, l'indennita' spettante al proprietario sara', in caso di mancato accordo, determinata nei modi prescritti dalla legge sulle espropriazioni.
Titolo IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
Art. 62
1. E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 6,590,000 (sei milionicinquecentonovantamila) da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel modo seguente:
a) L. 1,200,000 per lavori di consolidamento degli abitati indicati nella tabella D unita alla presente legge;
b) L. 1,530,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati, indicati nella successiva tabella E, che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;
c) L. 3,200,000 per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;
d) L. 660,000 per spese impreviste e spese del personale adibito ai lavori di consolidamento e di trasferimento di abitati.
2. Per far fronte alla parte della spesa suaccennata che dovra' erogarsi nella ricostruzione in nuova sede di abitati appartenenti alle provincie della Calabria, il Governo del Re e' autorizzato a prelevare la somma di L. 2,600,000 dall'assegnazione fatta con l'art. 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
3. Tale somma sara' trasportata nell'esercizio 1908-909 dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno al conto residui dei nuovi capitoli da inscrivere, per l'esercizio suaccennato, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in corrispondenza alla tabella C allegata alla presente legge, e costituira' il primo degli stanziamenti in cui la predetta spesa di L. 6,590,000 sara' ripartita come dalla tabella stessa, per gli esercizi 1908-909 al 1914-915 inclusivamente.
4. La spesa di L. 3,200,000 autorizzata alla lettera c) sara' aumentata degli eventuali concorsi o sussidi che, per effetto delle leggi vigenti, dovranno corrispondersi o verranno accordati dal Ministero dell'istruzione pubblica per le scuole e dal Fondo culto per la chiesa.
5. Le relative somme saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata ed annualmente portate in aumento al capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1464
Art. 64
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327391
Art. 65
1. I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indichera' la zona che dovra' essere abbandonata e l'altro la localita' in cui dovra' sorgere il nuovo abitato.
2. Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edilizi.
Art. 66
1. I due piani, completati a cura della Giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse risiedenti, saranno pubblicati all'albo del Comune per la durata di trenta giorni.
2. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari ed i capi delle singole famiglie dovranno dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.
Art. 67
1. Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni caro di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sara' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.
2. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potra' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potra' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.
Art. 68
1. In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantita' di terreno non superiore ai 200 metri quadrati.
2. Nessun proprietario e nessuna famiglia potra' avere piu' di una concessione gratuita di suolo.
Art. 69
1. Scaduto il termine di cui all'art. 66 il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, deliberera' entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e formera' l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta.
2. Contro la deliberazione del Consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che decidera' definitivamente.
3. Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 70
1. Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilera' il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato.
2. Il piano regolatore, che avra' valore di piano particolareggiato all'effetto della legge sulle espropriazioni, sara' pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.