Che da' esecuzione, con determinate riserve, alla Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908, fra l'Italia e altri Stati, per la protezione della proprieta' letteraria e artistica
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' approvata la convenzione, firmata a Berlino il 13 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e approvata con R. decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con R. decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve, di cui all'articolo seguente, basato sulla disposizione dell'articolo 27 della stessa Convenzione.1
Art. 2
1. Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.
2. Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.1
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Dari.