Norme per il conferimento dei posti notarili
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.6
2. L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
3. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'.9
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
Art. 2
1. Il conferimento delle nomine avverra' in base alla scelta che sara' esercitata dai vincitori del concorso; secondo l'ordine della graduatoria.
2. Gli eventuali rinunciatari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.
Art. 2-bis
1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sara' esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.
Art. 3
1. Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvedera' mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.
2. I trasferimenti sono disposti con decreto Ministeriale, in seguito a concorso per titoli.
3. Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.
Art. 4
1. Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacita' e di condotta professionale, morale e politica e cioe' dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneita', o di abilitazione al notariato, dell'anzianita' di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosita' dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 10 luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinita' col notariato. Si tiene conto altresi' del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma purche' risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa, della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione e' il posto da conferire.
2. Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.
3. Nella scelta e' in facolta' del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche s.3 abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del IL decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.
Art. 5
1. Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sara' conferito mediante concorsi per titoli fra coloro che abbiano anzianita' di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul notariato o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra.
2. Saranno altresi' ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianita' presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.1
Art. 6
1. Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terra' conto della condotta morale, dell'anzianita' di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinita' col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.1
Art. 7
1. I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del 75 anno di eta', con decreto Reale.5
Art. 8
1. Le disposizioni riguardanti la nomina di coadiutore permanente sono abrogate.
Art. 9
1. Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 6 agosto 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.