Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
2. Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono.
3. E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1932, N. 1728
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1932, N. 1728
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 DICEMBRE 1932, N. 1728
Art. 5
1. Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacita' e di condotta professionale, morale e politica e cioe' dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneita', o di abilitazione al notariato, dell'anzianita' di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosita' dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 10 luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinita' col notariato. Si tiene conto altresi' del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma purche' risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa, della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione e' il posto da conferire.
2. Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.
3. Nella scelta e' in facolta' del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche s.3 abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del IL decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.
Art. 6
1. Nei concorsi per trasferimento rimangono fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
Art. 7
1. I notari in esercizio, i quali occupino posti soppressi secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rimangono nell'esercizio delle funzioni nelle rispettive sedi, finche' non conseguano il trasloco ad altro posto, e sono equiparati in tutti gli obblighi e in tutti i diritti ai notari di sedi conservate.
Art. 8
1. I posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasferimento notari in esercizio, sono conferiti mediante concorso per esame.
2. Al concorso per esame non sono ammessi coloro che, alla data di chiusura del concorso medesimo, si trovino iscritti nei ruoli dei notari in esercizio o, in seguito a nomina conseguita, abbiano titolo per esservi iscritti.
3. Non sono parimenti ammessi al concorso coloro che, alla data del relativo bando, abbiano compiuto il 50° anno di eta'.
Art. 9
1. Il concorso per esame e' disposto con decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
2. Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
Art. 10
1. Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1° copia autentica dell'atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di moralita' rilasciato dal sindaco o podesta' del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco o podesta' del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4° certificato generale del casellario giudiziale;
5° certificato indicato al n. 4 dell'art. 2 del presenta decreto;
6° certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale. Se il candidato ha difetti o imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente descritte nel certificato;
7° diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una universita' del Regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorita' accademica;
8° certificato di compimento della pratica notarile, rilasciato dal notaro presso il quale la pratica fu compiuta e vistato dal presidente del Consiglio notarile;
9° fotografia vidimata da un notaro, con la firma autenticata dell'aspirante;
10° documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:
a) ha superato precedenti esami di concorso per nomina a notaro oppure esami di abilitazione o di idoneita' al notariato, con la indicazione del voto complessivo riportato in ciascuno di essi;
b) ha prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;
c) ha prestato servizio militare come sopra presso reparti operanti;
d) e' invalido di guerra;
e) fu ferito in combattimento;
f) e' orfano di guerra o figlio di invalido di guerra;
g) e' insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
h) possiede altri requisiti speciali contemplati dalle disposizioni vigenti;
11° quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di L. 200, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per ammissione ad esami di abilitazione professionale;
12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di. L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese del concorso.79
2. Sono esenti dal pagamento della tassa di cui al n. 11 coloro che abbiano gia' superato l'esame di idoneita' o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un precedente concorso per esami.
3. Ai documenti indicati nel precedente articolo e' applicabile il disposto dei commi secondo e quinto dell'art. 2. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del concorso.
Art. 11
1. La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 10 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 3.
3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Procuratore del Re invia al Ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del Codice di procedura penale.
4. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore del Re trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.