Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari.
Art. 1
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e degli articoli 40 a 46 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso per titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi.
Art. 2
1. All'art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacita' e di condotta professionale, morale e politica e cioe' dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneita', o di abilitazione al notariato, dell'anzianita' di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosita' dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 10 luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinita' col notariato. Si tiene conto altresi' del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla Marcia su Roma purche' risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa, della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione e' il posto da conferire.
Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.
Nella scelta e' in facolta' del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche s.3 abbiano diritti di preferenza a termini degli articoli 12 e 13 del IL decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10».
Art. 3
1. La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco