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Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Testo vigente

Art. 11

1. I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) trasporto a braccia od a spalla:

    1. 1) maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;

    2. 2) maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

    3. 3) femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

    4. 4) femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

    5. 5) femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

  2. b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

  3. c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

2. Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.

Art. 12

1. Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:6

2. Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

3. Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresi' il Ministero dell'interno.

Art. 13

1. Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.3

Art. 14

1. Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

  1. a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

  2. b) vetrerie;

  3. c) cartiere;

  4. d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

  5. e) riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15

1. Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque eta', quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda.

2. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

3. Dovra' altresi' successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

4. L'Ispettorato corporativo potra' imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

5. Contro il provvedimento dell'Ispettorato e' ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16

1. Il Ministro per le corporazioni ha facolta':

  1. a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

  2. b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;

  3. c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

  4. d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.4

Art. 17

1. Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro e' consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non puo' superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

2. Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non puo' superare le otto ore e mezzo.

3. L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

4. I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

5. L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' non puo' durare senza interruzione piu' di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo puo', in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui, si svolge il lavoro.

6. E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, piu' di quattro ore durante la giornata di lavoro.2

e della moralità.

Art. 20

1. Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

  1. a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

  2. b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidita', compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

2. L'Ispettorato corporativo puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

3. L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, puo' ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato e' ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 21

1. Per le categorie di attivita' o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, e' fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

2. Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite puo' essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi eta'.

3. Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22

1. L'Ispettorato corporativo puo' prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

2. L'Ispettorato potra' anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a cio' autorizzati.

3. La visita medica e' gratuita.

Art. 23

1. Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.

3. Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

Art. 25

1. Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. 1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

  2. 2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

  3. 3° il R. decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

  4. 4° il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

  5. 5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

  6. 6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

  7. 7° l'art. 203 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

  8. 8° l'art. 12, comma 1°, del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 26

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma.1

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.