Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (secondo provvedimento)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 2
1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 0, firmata dal Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, autorizzato con l'art. 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto e' elevato a lire 54.727.000.
Art. 5
1. Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la alimentazione e l'agricoltura, di cui all'art. 3, primo comma, della legge 26 ottobre 1948, n. 1256 e' elevato a lire 61.560.000.
Art. 6
1. E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1948-49, della somma di lire 102.000.000 per il versamento della quota dovuta dall'Italia all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) in dipendenza della adesione italiana alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, approvata con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1558.
Art. 7
1. La sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, e' elevata a lire 4.000.000.000.
Art. 8
1. All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:
2. Ministero del tesoro:
3. Capitolo 134-bis. - Spese di liti.
4. Capitolo 339-bis. - Spese per la fornitura delle carte rappresentative di valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro, ecc.
Art. 9
1. All'elenco 4 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Ministro per il tesoro, la facolta' di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e' aggiunto il capitolo 339-bis "Spese per la fornitura delle carte rappresentative di valori da corrispondere all'istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro medesimo per il gia' indicato esercizio finanziario.
Art. 10
1. Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante della presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di lire 12.913.606.765, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI