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Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1 giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. A) Al terzo comma dell'art. 24 e' sostituito il seguente:
    "Nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".

  2. B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 e' sostituito il seguente:
    "L'assegno e' di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi".

2. La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonche', con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951.

3. Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.

Art. 2

1. La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.

Art. 3

1. Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 arosto 1935, n. 1765, ed in corso ai 1 gennaio 1951 per inabilita' permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1 luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:

  1. a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;

  2. b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verifico' la malattia professionale che determino' la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.

2. Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresi':

  1. a) per le rendite di inabiliti, del grado di inabilita' in base al quale fu liquidata la rendita in corso;

  2. b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

3. Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita e' rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949, anziche' su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.

4. La rendita rivalutata non puo' essere inferiore ne' superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1 gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1 gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi e' assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale e' avvenuto l'infortunio o si e' verificata la malattia Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella gia' calcolata a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sara' corrisposta in quest'ultima misura.

6. Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1 gennaio 1949 ed in corso alla data del 1 luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sara' effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4

1. Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge.

2. Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo gelo e rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'art. 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuera' a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

Art. 6

1. Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, e' destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI