Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Testo vigente
Art. 11 Apprestamenti difensivi
1. Le navi mercantili a scafo metallico devono avere strutture tali da consentire a scopo di difesa, l'armamento che sara' stabilito, compatibilmente con l'utilizzazione commerciale della, nave, dal Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina.
2. Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma fanno carico al bilancio del Ministero della difesa - Marina, per le navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi di cui al secondo comma del medesimo art. 25; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. Le navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate, devono avere installato, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, e mantenere in efficienza un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.
4. La spesa relativa alle installazioni di cui al precedente comma resta a carico dei proprietari delle navi.
5. Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina - ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
6. Le navi mercantili, escluse le cisterne, di velocita' oraria alle prove uguale o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualita' di trasporto di uomini o quadrupedi.
7. L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente resta a carico dei proprietari.
8. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i committenti debbono, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, sottoporre i piani all'Ufficio di Stato Maggiore della, marina, che indichera' i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall'art. 13 per l'inizio della costruzione.
9. Il Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, puo' concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo alle navi che per particolari dettagli costruttivi non sono ritenute atte a ricevere gli apprestamenti di cui sopra.
Art. 12 Classificazione della nave e conservazione della nazionalita'
1. Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, le navi di nuova costruzione debbono essere inscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale e conservare tale classe per la durata di quindici anni dall'entrata in effettivo esercizio.
2. Qualora per fatto del proprietario venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, il proprietario e' tenuto a restituire i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge in ragione di un quindicesimo per ogni anno di carenza del requisito stesso. Parimenti se venga a mancare il requisito di cui al precedente comma, le navi mercantili sono escluse, dal momento in cui la mancanza si verifica e fino a quando essa dura, dal godimento del beneficio di cui all'art. 9.
3. Le navi mercantili, da passeggeri o miste, debbono essere munite di documento di carena rilasciato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale), comprovante l'avvenuta esecuzione di prove con i relativi modelli per il disegno di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Per le altre navi mercantili l'obbligo previsto dal presente comma deve essere osservato quando la stazza lorda, sia uguale o superiore alle 1000 tonnellate o la velocita' sia uguale o superiore a dodici nodi.
4. Il Ministro per la marina mercantile non puo' autorizzare l'alienazione a stranieri delle navi, in costruzione o gia' in esercizio, per le quali sia stata concessa la garanzia statale di cui all'art. 21 della presente legge e finche' duri la garanzia stessa.
5. Qualora il finanziamento previsto dall'art. 21 non sia stato richiesto o accordato o se l'interessato abbia provveduto ad estinguere il debito derivante dai finnanziamento, il Ministro per la marina mercantile puo' rilasciare l'autorizzazione ad alienare a stranieri la nave sempre che i proprietari restituiscano i contributi di ammortamento ed integrativo percepiti in base alla presente legge, ridotti di un quindicesimo per ogni anno, o frazione di anno superiore alla meta', di permanenza della nave sotto la bandiera italiana durante i primi quindici anni di esercizio.
Art. 13 Termini per l'inizio e l'avanzamento della costruzione e per l'entrata in esercizio
1. Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dai benefici, entro sei mesi dalla data di ammissione prevista dal secondo comma dell'art. 2. La decadenza dai benefici si verifica anche qualora il committente non presenti al Ministero della marina, mercantile, entro tre mesi dalla data di ammissione, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato.
2. Allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, le costruzioni navali devono, a pena di decadenza dai benefici, aver raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per la marina mercantile puo' tuttavia mantenere nel godimento dei benefici le costruzioni navali che al termine del triennio non avessero raggiunto la percentuale indicata, qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile.
3. Per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge le navi mercantili debbono entrare in effettivo esercizio nel termine fissato dal regolamento.
4. Lo stesso regolamento stabilisce i termini nei quali, a pena di decadenza dal diritto alla corresponsione dei contributi, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva.
Art. 14 Anticipi
1. Sul contributo di ammortamento e sul contributo sui materiali, possono essere concessi quattro anticipi, ciascuno in ragione del venti per cento dell'ammontare presunto dei contributi, pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale rispettivamente del 20 per cento, 40 per cento, 60 per cento e 80 per cento.
Capo III. Modificazioni, riparazioni e trasformazioni di navi
Art. 15 Contributo di miglioramento
1. Ai proprietari delle navi mercantili nazionali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge e Che siano iscritte nella piu' alta classe del Registro italiano navale, sulle quali vengono installati:
a) nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, mai impiegati, inclusi tubolature; grigliati e pagliuoli
b) singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) comprese le relative tubolature, o macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di nuova costruzione nazionale e mai impiegati, potra' essere corrisposto, sentito il Comitato di cui all'art. 3, ed entro il limite massimo complessivo di 50.000 cavalli asse:
1° per la installazione di apparati motori di cui alla lettera a), un contributo di miglioramento pari a quello Indicato nella tabella n. 2-B (apparato motore), qualunque sia la stazza lorda della nave;
2° per la installazione di singoli complessi costitutivi di apparato motore o di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo di cui alla lettera b), un contributo di miglioramento di lire 8000 per quintale.
2. Le norme per la determinazione della potenza degli apparati motori, nonche' per le relative prove sono stabilite dal regolamento, Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa da altra nave, al contributo di miglioramento sara' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'utero o della stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dall'apparato motore, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi delle caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
3. Qualora nella costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo vengano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento spettante ai singoli complessi o macchinari o apparecchi ausiliari, sara' apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
4. Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi per caldaie, di cui ai due precedenti commi, qualora il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave superi la meta' del peso dell'apparato motore completo o del complesso o del macchinario o apparecchio ausiliario nella cui costruzione vennero impiegati, nessun cotributo di miglioramento sara' dovuto per la detta costruzione.
Art. 16 Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza
1. Per la costrizione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione.
2. Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.
Art. 17 Contributo sui materiali
1. Ai costruttori di cui al precedente articolo e' inoltre corrisposto un contributo sul materiali di produzione nazionale nella misura di lire 3500 per quintale del peso dell'apparato motore completo o del singolo complesso costitutivo di apparato motore o del macchinario o apparecchio ausiliario di bordo.
2. Qualora nella costruzione dei macchinari predetti siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero parti staccate di essi o parti staccate di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo, provenienti dall'estero, al contributo e' apportata una riduzione di lire 3500 per ogni quintale di materiali provenienti dall'estero, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione.
Art. 18 Riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali
1. Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di bordo), anche se eseguiti su pontoni di sollevamento, su draghe e su rimorchiatori pontati, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.
2. Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali nella misura indicata negli articoli 4 e 17, limitatamente nei quantitativi dei materiali impiegati
Art. 19 Esenzioni fiscali
1. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi mercantili di cui al presente capo.
Art. 20 Termini
1. Per poter concorrere ai benefici previsti dal presente capo gli interessati devono farne domanda al Ministero della marina mercantile.
2. I lavori ammessi ai benefici del presente capo debbono essere iniziati entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, a pena di decadenza dai benefici stessi, salvo eventuale proroga che il Ministro per la marina mercantile ritenga di consentire qualora dagli interessati sia provato, con elementi e documenti certi, che il ritardo non e' ad essi imputabile.
3. Per il godimento dei benefici previsti dal presente capo, gli apparati motori completi e gli apparecchi o macchinari ausiliari di bordo debbono essere installati nel termine fissato dal regolamento sono pure stabiliti dal regolamento i termini per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 18.
4. I termini entro i quali, a pena di decadenza, debbono essere presentati i documenti per la liquidazione definitiva, sono stabiliti dal regolamento.
Capo IV. Finanziamenti
Art. 21 Garanzia sussidiaria dello Stato
1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, e' autorizzato a concedere agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale, e rispettivamente il credito peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative.
2. La garanzia sussidiaria dello Stato fino all'importo complessivo di 38 miliardi, per i finanziamenti da concedere per le nuove costruzioni navali di cui all'art. 1 e per la sostituzione di apparati motori completi, in quanto siano ammessi a tutti i benefici di cui al precedente capo III.
3. Tale garanzia e' concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese da sostenere. I finanziamenti del presente articolo, che avranno una durata non eccedente quindici anni, sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, previo parere del Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni il quale sara' all'uopo integrato con due membri effettivi, designati dal Ministro per la marina mercantile.
4. La garanzia dello Stato per i finanziamenti non puo' in nessun caso superare il 40 per cento del costo complessivo della nave.
Art. 22 Garanzie del credito per i finanziamenti
1. Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente articolo deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi in costruzione o in trasformazione.
2. Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.
3. Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave.
4. Detto privilegio la effetto anche nei confronti dei terzi esso e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia.
5. Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile, presso il tribunale competente in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori, e di esso sara' dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.
6. L'ipoteca ed il privilegio si intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.
Art. 23 Operativita' della garanzia dello Stato
1. Fermo il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato, ai sensi del precedente articolo 21, diventa operativa e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto quando, essendo la nave ipotecata oggetto di esecuzione forzata, abbia avuto termine la procedura esecutiva nei suoi confronti o nei riguardi delle cose sottoposte a privilegio ai termini del precedente articolo.
2. Inoltre la detta garanzia sussidiaria, diventa ugualmente operativa, e lo Stato e' tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:
a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave ipotecata per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dall'indennita' di assicurazione;
b) ogni qualvolta la nave abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali nazionali, sempre che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.
Art. 24 Agevolazioni fiscali per i finanziamenti
1. Ai finanziamenti di cui al presente capo sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui al precedente art. 21, sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.
2. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonche' agli atti di pubblicita' dell'ipoteca sulla nave.
Capo V. Navi per i servizi indispensabili
Art. 25
1. Nel caso che all'entrata in vigore della presente legge non fossero state stipulate le nuove convenzioni per i servizi indispensabili di comunicazione tra il continente e le isole e tra le isole, attualmente non esercitati da societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministero del tesoro, ha facolta' di incaricare, in base a pattuizioni speciali, un ente, che sara' da esso designato, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 3, della costruzione delle navi occorrenti ai servizi predetti per un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate e per una spesa complessiva non superiore a 1200 milioni, che saranno all'uopo accantonati nello stanziamento di cui all'art. 34.
2. Il numero, il tonnellaggio e le caratteristiche delle navi sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.
3. Le commesse che fara' l'ente di cui al primo comma sono soggette all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
4. Compiuta la costruzione delle navi di cui al primo comma, le navi stesse sono cedute in proprieta' ai nuovi concessionari o, se le nuove convenzioni non siano state stipulate, sono affidate in gestione agli esercenti dei servizi.
5. Le condizioni della cessione in proprieta' o della gestione sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per il tesoro.
6. Nel caso che le navi siano cedute in proprieta' ai nuovi concessionari dei servizi pubblici, nella determinazione del corrispettivo sara' tenuto conto dell'ammontare complessivo dei benefici che le navi stesse avrebbero conseguito se fossero state commesse dai concessionari medesimi.
Capo VI
Art. 26 Finanziamenti speciali
1. Al proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda, perdute per causa di guerra e che costituivano per i proprietari stessi l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, potra' essere concesso, per la costruzione di una nuova unita' dello stesso tipo, che sia ammessa a termini dell'art. 2 ai benefici del capo II della presente legge, uno speciale finanziamento per un ammontare non superiore al costo presunto della, nuova costruzione, ridotto dell'importo dei contributi da corrispondersi in base alla presente legge, nonche' dell'indennita' di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo. E' in facolta' del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unita' non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda.
2. Uno speciale finanziamento potra' pure essere concesso a societa' cooperative per il ripristino di navi gia' recuperate di Stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate, quando tale ripristino risponda, a particolari necessita' di carattere economico e sociale e presenti un notevole interesse per l'economia nazionale, e fino alla concorrenza di quanto occorre per ripristinare totalmente la Nino Bixio della cooperativa marinara "Garibaldi", ammettendo, inoltre, quest'ultima, a tutti i benefici indicati dalla legge per le navi di nuova costruzione, o da essere modificate o trasformate o riparate, secondo l'art. 1, e garantendole, altresi', in ogni caso, i cinquecento milioni, che per essa erano stati stabiliti sul fondo causa e alle stesse condizioni.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati a norma del seconda comma dell'art. 21 della presente legge e saranno eseguiti dall'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), al quale il Tesoro dello Stato somministrera' i fondi all'uopo occorrenti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 2000 milioni, dei quali 1000 milioni sono riservati ai finanziamenti di cui al primo comma.
4. Le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata, la misura degli interessi, ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 21, secondo comma; della presente legge.
5. Le somministrazioni sui finanziamenti sono di regola effettuate dall'I.M.I., per conto dei committenti direttamente agli assuntori dei lavori in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori stessi e per la prima somministrazione sulla base del preventivo tecnico finanziario.
6. Il credito derivante dai finanziamenti e' garantito da ipoteca sulla nave in costruzione od in riparazione, nonche' da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 22. Il credito puo' anche essere garantito da crediti certi verso lo Stato, da garanzie reali, da garanzie bancarie o personali. Il credito derivante dai finanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo dovra' essere garantito da ipoteca su altre navi delle cooperative finanziate, qualora cio' sia ritenuto necessario dal Ministro per il tesoro su richiesta del Ministro per la marina mercantile.
7. Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I., per conto dello Stato all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilita' patrimoniale dell'istituto medesimo. Tale gestione e' regolata da apposita convenzione, che sara' stipulata tra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile e l'Istituto Mobiliare italiano.
9. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449.
Capo VII. Disposizioni varie
Art. 27 Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2
1. Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo 11, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12.
2. Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda.
3. Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.
Art. 28 Esclusione dai benefici
1. I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi:
a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio;
b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
Art. 29 Ammontare massimo dei contributi
1. L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, e' determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27.
2. Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo e' determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.
Art. 30 Estensione dei benfici agli enti indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547
1. La facolta' prevista dall'art. 2 puo' essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o societa' indicate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547, che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato.
2. Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorita' del Territorio stesso.
Art. 31 Disposizioni transitorie per l'installazione di motori
1. Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, puo' ammettere ai benefici della presente legge:
a) le navi di nuova costruzione su cui siano installati apparati motori in corso di costruzione in Italia alla data di scadenza del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245;
b) le navi di nuova costruzione su cui siano installati motori nuovi mai impiegati, gia' costruiti in Italia alla data predetta, con esclusione del contributo sui materiali per la parte relativa all'apparato motore gia' costruito, e con la riduzione del 10 per cento sul contributo di ammortamento.