Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato a favore del Ministero del tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108:
Art. 2
1. Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I - E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre le 1948 n. 142, possono essere accordati finanziamenti dal l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera a dell'art. 1 della presente legge.
2. Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, in quanto applicabili.
Art. 3
1. Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessita' dei servizi di esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista, dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948.
2. I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla, lettera b del precedente art. 1 per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potra' venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952.
3. L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.1
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro, sentito il C.I.R. - E.R.P. determina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote ed autorizza le spese in relazione alle quali ciascuna Amministrazione statale potra' effettuare gli acquisti di cui al precedente art. 3, dandone comunicazione alle Camere.1
Art. 5
1. Nei limiti delle somme di cui all'art. 1, i finanziamenti e le assegnazioni in lire sono concessi per acquisti da effettuarsi anche da aree monetarie diverse dal dollaro o all'interno.
2. Le forniture negli Stati Uniti saranno assunte, normalmente, tramite l'apposita delegazione ivi costituita ai sensi del decreto legislativo 27 marzo 1947, n. 1884.
3. Il Ministro per il tesoro designa, ove necessario, gli Enti che provvedono al ritiro dei prodotti forniti ed alla successiva consegna alle Amministrazioni interessate per il loro utilizzo.
Art. 6
1. A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate.
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le eventuali convenzioni occorrenti con l'Istituto Mobiliare italiano e con la Banca d'Italia, per regolare i rapporti fra il Tesoro e gli Istituti stessi, per l'effettuazione delle operazioni di cui alla presente legge.
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Per le spese gia' autorizzate con appositi provvedimenti di legge a carico del fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre i relativi prelevamenti ed il versamento ad apposito conto corrente presso la Tesoreria, centrale e successivamente al bilancio dello Stato delle somme occorrenti per le spese stesse.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA - GRASSI - VANONI - BERTONE - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI