Utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento inscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
Art. 2
1. Della suddetta somma, 10 miliardi saranno destinati al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508.
2. L'autorizzazione di cui alla legge stessa resta, in conseguenza, ridotta di lire 10 miliardi.
Art. 3
1. E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI