Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.
Art. 2
1. I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonche' quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.
Art. 3
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all'articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - SFORZA - TOGNI - LOMBARDO - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI