Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il fabbricato A facente parte del complesso degli edifici in costruzione al viale Aventino in Roma ed assegnati, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero dello poste e delle telecomunicazioni e ad altre Amministrazioni dello Stato, e' destinato in uso per gli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.).
Art. 2
1. La consegna dei corpi di fabbrica B ed A alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato.
2. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie.
Art. 3
1. Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.
2. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all'art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, e sara' fronteggiata con le entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO SFORZA - VANONI - SEGNI - PELLA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI