Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
Art. 2
1. Agli allievi di cui al precedente art. 1 e' attribuita una indennita' giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza.1
2. L'indennita', da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non e' dovuta per i corsi che si ripetono e sara' mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.
3. Le quote relative, agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.
Art. 3
1. Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonche' quelle di carattere personale e straordinario.
2. Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 5
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI