Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.
2. Per conseguire la nomina e' necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento e' stabilito con decreto del Ministro per l'interno.
3. L'Accademia provvede:
1) ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.
Art. 2
1. Le modalita' di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.
2. La durata degli altri corsi di istruzione, le modalita' del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.
3. Con decreto del Ministro per l'interno sara' provveduto al conferimento degli incarichi d'insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato e' stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per l'interno da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.
2. Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani che alla, data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°.
3. Il restante terzo e' riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla, stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di eta'.
4. Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione a pubblici impieghi.
Art. 4
1. I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di ufficiali;
b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri.
c) non essere stati gia' espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perche' riprovati;
d) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.
2. I concorrenti di cui al comma, secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potesta' o del legale rappresentante; se gia' alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorita' militare competente.
3. I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra piu' grave.
Art. 5
1. Gli esami di ammissione al primo anno, di corso dell'Accademia consistono in una prova, scritta di cultura generale ed una orale su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.
2. I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.
Art. 6
1. La, Commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del Ministro per l'interno, e' composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore dalla divisione Forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, del comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma, di esame, e da un docente universitario incaricato all'Accademia.
2. Segretario della Commissione e' un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello.
Art. 7
1. I vincitori del concorso, di cui al comma, secondo dell'articolo 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma, biennale.
2. I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.
4. Il servizio prestato come allievo ufficiale e' valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.
Art. 8
1. Agli allievi ufficiali e' attribuita una indennita' giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.1
2. Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennita' prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.
3. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio.
Art. 9
1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il Vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresi' a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.
2. Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
Art. 10
1. Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.
2. Se l'assenza e' determinata da infermita' contratta in servizio e
per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni.
3. Agli allievi ufficiali, durante il corso, e' consentito ripetere
soltanto un anno per una sola volta.
Art. 11
1. Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:
a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;
b) dichiarino di rinunziare al corso;
c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;
d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, piu' di 180 giorni anche non continuativi.
2. Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.
3. La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.
4. Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.
5. Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale.
6. La espulsione comporta una detrazione di anzianita' corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
7. I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del Ministro per l'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.