Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426, e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967.
Art. 2
1. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' al bilancio dello Stato la somma annua di lire 50 milioni prelevandola dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
2. All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1967 e seguenti con le entrate di cui al comma precedente.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE