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Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalita' di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennita' di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennita' di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI