Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 50 miliardi per la difesa nazionale.
Art. 2
1. La somma di cui all'articolo precedente sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, in sette nuovi capitoli:
2. 19 miliardi e 290 milioni per i servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T. artiglieria, motorizzazione e genio militare;
3. 9 miliardi e 710 milioni per le scorte dei servizi sanitari e logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' ed addestramento del personale dell'Esercito;
4. 7 miliardi e 500 milioni per i servizi del genio navale e delle armi e armamenti navali;
5. 500 milioni per i servizi logistici della Marina;
6. 11 miliardi per i servizi tecnici dell'Aeronautica militare; costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico e telecomunicazioni;
7. 750 milioni per i servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e genio per i carabinieri;
8. 1 miliardo e 250 milioni per i servizi logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' di addestramento dei carabinieri.
9. Il Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la difesa, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi si provvedera' con una corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, modificata con la legge 30 novembre 1950, n. 999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI