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Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 1950-51 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 50 miliardi per la difesa nazionale.

Art. 2

1. La somma di cui all'articolo precedente sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, in sette nuovi capitoli:

2. 19 miliardi e 290 milioni per i servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T. artiglieria, motorizzazione e genio militare;

3. 9 miliardi e 710 milioni per le scorte dei servizi sanitari e logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' ed addestramento del personale dell'Esercito;

4. 7 miliardi e 500 milioni per i servizi del genio navale e delle armi e armamenti navali;

5. 500 milioni per i servizi logistici della Marina;

6. 11 miliardi per i servizi tecnici dell'Aeronautica militare; costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico e telecomunicazioni;

7. 750 milioni per i servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e genio per i carabinieri;

8. 1 miliardo e 250 milioni per i servizi logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' di addestramento dei carabinieri.

9. Il Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la difesa, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI