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Modificazioni alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, concernente la utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 55, dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, al netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508, sara' introitata dall'Erario con imputazione all'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI