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Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennita' di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.

2. A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

3. Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e' aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali. A decorrere dalla data predetta, e' istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

  1. 1) personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennita' di funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.050 personale di grado 120 di gruppo B . . . . . . . . . . . . . L. 1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

Art. 5

1. L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e', con effetto dal 1 luglio 1951, sostituito dal seguente:
"Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212".

Art. 6

1. Alle categorie di personale in attivita' o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, e' stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a se' stante, l'indennita' medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attivita' e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data dalla quale detta legge ha avuto effetto.

Art. 7

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.

2. Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza dello condizioni, limitazioni e modalita' stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' a quello degli enti contemplati dall'art. 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO