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Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:

  1. 1) a provvedere alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione di opere portuali danneggiate dalle mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 nonche' dei lavori di difesa di abitati a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, entro il limite di spesa di L. 1.700.000.000;

  2. 2) a provvedere, entro il limite di spesa di L. 3.300.000.000, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie Regioni d'Italia:

    1. a) al ripristino delle opere idrauliche di 2ª categoria ed al ripristino delle opere idrauliche di 3ª categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688; nonche' alla concessione di contributi, nella misura del 70 per cento della spesa, a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria gia' consegnate ai Consorzi stessi;

    2. b) alla concessione di contributi a titolo di solidarieta' nazionale nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

    3. c) alla concessione di contributi nella misura della meta' della spesa, per lavori di riparazione e di ricostruzione di acquedotti o di fognature di pertinenza di amministrazioni comunali;

    4. d) alla concessione di contributi nella misura del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali delle Province e dei Comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

    5. e) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilita' o dell'uso.

2. Detti contributi saranno commisurati:

  1. 1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a L. 1600, riferito al catasto del 1943;

  2. 2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 100.000;

  3. 3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a L. 150.000.

3. Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle L. 150.000, sara', in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente n. 3).

4. Il contributo di cui alla presente lettera non potra' superare la somma di L. 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente n. 1) e di L. 200.000 a vano per gli altri; ne', complessivamente, potra' superare la somma di L. 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga.

5. La spesa di L. 5.000.000.000 di cui ai precedenti nn. 1) e 2) sara' ripartita fra le varie categorie di opere ivi previste con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2

1. La spesa di L. 5.000.000.000 di cui al precedente art. 1 sara' stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in ragione di:
Esercizio 1950-51.......................... L. 1.000.000.000
" 1951-52.......................... " 500.000.000
" 1952-53.......................... " 2.000.000.000
" 1953-54.......................... " 1.500.000.000
Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3

1. L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1) del precedente art. 1 e' demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

2. L'esecuzione dei lavori e la concessione dei contributi previsti all'art. 1, n. 2), sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

3. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche ai lavori di cui al precedente art. 1, n. 1) e n. 2), lettera a), primo comma.

Art. 4

1. I contributi di cui al precedente art. 1, n. 2, lettera d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

2. I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

3. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile, entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Le domande per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi per lavori di ripristino di opere idrauliche di 3ª categoria gia' consegnate ai Consorzi stessi, nonche' le domande di contributo di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'immobile da riparare.

2. I contributi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7

1. Le domande di contributo per la riparazione di fabbricati urbani di cui al precedente art. 1, lettera e), devono essere corredate dal computo metrico estimativo dei lavori che i proprietari intendono eseguire, nonche' dal certificato catastale di attualita' e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile.

2. A tal fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita' dal sindaco del Comune.

Art. 8

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di contributo per la parte o per piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il contributo e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

2. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di contributo e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso,

Art. 10

1. L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

2. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione al richiedente il contributo.

3. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati ed ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di contributo non ancora corrisposta.

5. Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

6. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11

1. Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

2. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

3. Per conseguire le suindicate agevolazioni occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.