Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di riversibilita'. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.
2. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o piu' dei detti istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
Art. 2
1. Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilita', liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e' concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal Po novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di riversibilita'.
2. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto e' fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo e' aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in piu' fino ad un massimo di lire 54.000.36
3. Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare e' pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio.36
4. Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, danno luogo a maggiorazione di pensione, nonche' i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'articolo 1 dei decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
5. Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformita' ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non puo' essere inferiore a lire 24.000, ne' superiore a lire 54.000.3
6. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione, dell'ammontare della pensione indiretta o di reversibilita' nei confronti di quello della pensione diretta.
Art. 3
1. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque. In tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale e l'assegno supplementare di cui al precedente articolo 2 e' determinato in base al complessivo
servizio utile a pensione, nel modo indicato nello stesso articolo 2.
2. Le quote di aumento di pensione e di assegno supplementare, di cui
al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per Le pensioni ordinarie statali.
3. L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
4. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota, a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformita' alla procedura, stabilita, nei commi primo e secondo del presente articolo.
Art. 4
1. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o piu' Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ed altri Enti, compreso lo stato, relative a cessazione dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, in cui il pagamento della pensione e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare, determinato nel modo indicato dall'articolo 2 della presente legge, e' ripartito tra uno o piu' dei detti Istituti, gli altri Enti e lo Stato.
2. Le quote di assegno supplementare, di cui al comma a carico di uno o piu' Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione alle durate dei servizi utili che, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono da porsi a carico dei predetti Istituti ed Enti, escluso lo Stato. Agli effetti del reparto dell'onere vengono esclusi gli anni computati in aggiunta, ai sensi del comma quarto del precedente articolo 2, e le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio
anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mesi.
3. La quota di pensione a carico dello Stato (corrispondente in
complesso alla quota di pensione e alla quota, di assegno supplementare) e' determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.
4. L'assegno supplementare risultante dall'applicazione dei due precedenti commi viene per intero corrisposto dall'Istituto di previdenza che provvede al pagamento della relativa pensione, con rivalsa delle quote a carico degli altri Istituti di previdenza e degli altri Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia.
5. Nei casi indicati al comma primo del presente articolo in cui il pagamento della pensione e' fatto per intero dallo Stato, agli effetti della determinazione delle quote di assegno supplementare da porsi a carico degli Istituti di previdenza, si applicano le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo.
Art. 5
1. Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1666, gia' iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1 ottobre 1948, alla, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata "Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti". A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, numero 176, e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.
2. La Sezione autonoma, di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed e' amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
3. L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1 ottobre 1948, dalla Sezione, medesima.
4. Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, (concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.
Art. 6
1. Agli effetti della determinazione della misura delle indennita' una volta tanto e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, l'aumento del 1.200 per cento sulle prime lire 3.000 e del 780 per cento sull'eccedenza di cui al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, e' elevato, rispettivamente, alle misure del 1.300 per cento e dell'840 per cento ed e' esteso sulla quota di pensione teorica relativa, ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.1
2. Ai fini della determinazione di cui al comma precedente i servizi e periodi riscattati o riconosciuti si considerano, in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti tra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente.
3. La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e di cui ai precedenti commi del presente articolo, e' aumentata del 20 per cento.
4. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette e' pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti piu' favorevole.
5. In tutti i casi inoltre in cui la pensione e' ragguagliata, soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o retribuzioni pensionabili. La liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino piu' favorevoli, lo stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio annientati del 20 per cento.
Art. 7
1. L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 141 modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla tabella A. S. annessa alla presente legge.
2. Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila.1
Art. 8
1. Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.
2. Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei sei commi seguenti.
3. Quando i servizi o periodi sono in parte anteriori al 1 gennaio 1947 e in parte successivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due, retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1 gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato per il coefficiente 9,4. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1 gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione.1
4. Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato, dall'insegnante o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono pero' essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1.500 o a lire 14.100 annue e, per l'insegnante ed il salariato, a lire 1.000 o a lire 9.400 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1 gennaio 1947.1
5. La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevata all'840 per cento e calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 2° gennaio 1947.1
6. Le due pensioni teoriche da, prendersi a, base per il calcolo del contributo si determinano, in relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 6, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare e considerando quindi i soli servizi utili posteriori, rispettivamente comprensivi e non del servizio o periodo da riscattare.
7. Nei riguardi degli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, il calcolo del contributo viene effettuato con le stesse norme relative agli iscritti alla Cassa, di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, applicando pero', ai fini della determinazione delle due pensioni teoriche e del valore capitale della loro differenza, rispettivamente le tabelle A e B allegate all'ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176.
8. Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti cinque commi del presente articolo, si aumenta del 20 per centro.
9. Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella A. S. Allegata alla presente legge. Dette pensioni si determinano con le norme di cui al precedente comma sesto, escludendo il servizio utile, anteriore al servizio o periodo da riscattare.1
Art. 9
1. L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e' sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla, tabella A. U. annessa alla presente legge.
2. Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue.1
3. Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1 ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1 novembre 1948 a lire 102.600 annue.1
Art. 10
1. I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale, omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.
2. I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000.
3. Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000.1
Art. 11
1. Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennita' una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura della indennita' diretta, come anche quella della indennita' indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella B annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1953, N. 877