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Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.

Art. 2

1. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, e' consentito, dal 1 luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

  1. a) per l'assistenza estiva ed inver- nale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei Isti- tuti, Enti, Associazioni e Comitati:

    1. 1) aperture di credito a favore dei
      prefetti di Roma, Milano e Napoli...... L. 200.000.000 2) aperture di credito a favore di
      altri funzionari delegati.............. " 100.000.000 b) per la istituzione e mantenimento
      di centri di raccolta e di smistamento
      profughi - Spese per la relativa smobi-
      litazione - Mense e buoni pasto per le
      categorie di cui al decreto legislativo
      luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425
      ed al decreto legislativo luogotenen-
      ziale 28 settembre 1945 n. 646......... " 50.000.000 c) per l'assistenza sanitaria e far-
      maceutica (non rientrante nella compe-
      tenza di altri enti) in favore degli
      appartenenti alle categorie previste
      dall'art. 1 del decreto legislativo
      luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425
      e dall'art. 1 del decreto legislativo
      luogotenenziale 28 settembre 1945, n.

    646.................................... " 15.000.000 d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti al- le categorie di cui all'art. 1 del de- creto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646................. " 50.000.000 e) per sussidi in denaro per l'assi- stenza esclusa quella nel campo del- l'istruzione e nel campo dell'avviamen- to ed addestramento professionale alle persone disoccupate e bisognose indica- te dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n.

646, escluse le famiglie dei prigionie- ri di guerra........................... L. 25.000.000 f) per l'assistenza in natura da ef- fettuarsi mediante distribuzione di in- dumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e di- stribuzione............................ " 15.000.000 g) per la maggiorazione sul tratta- mento assistenziale complessivo a favo- re degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.................. " 100.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI