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Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che - con le somme assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 - gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro potra' concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravvisera' necessarie per il buon esito dell'operazione.

Art. 3

1. Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'art. 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente art. I, fosso chiamata ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del Codice civile, al pagamento del debito, e' autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette con le modalita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.

Art. 4

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli ZOLI