Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Testo vigente
Capo I. Gestione del fondo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Attribuzioni del comitato di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:
1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;
2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;
4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 2 Natura del trattamento di previdenza
1. Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3 Sistema tecnico-finanziario
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, e' soppresso. Dalla stessa data sono trasferite al Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, tutte le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, negli importi risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. A decorrere dalla stessa data, la gestione del Fondo di previdenza, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e' tecnicamente organizzata con il sistema della ripartizione.
3. A decorrere dalla stessa data, e' istituita una speciale riserva il cui ammontare, in sede di prima costituzione, e' pari al patrimonio del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, al netto della consistenza del Fondo indennita' infortuni e dei capitali di copertura delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valutati con riferimento alla medesima data.
4. Da tale riserva e' detratto l'ammontare degli oneri derivanti dalle rivalutazioni delle pensioni di cui ai successivi articoli 25 e 26, afferenti a periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il 5 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al Fondo di previdenza e' destinato ad incrementare l'anzidetta riserva.
6. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e la aviazione civile, per l'interno e per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta su parere conforme del comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari all'importo di una annualita' delle pensioni a carico del Fondo. All'uopo si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.
7. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Capo II. I soggetti
Art. 4 Iscritti obbligatoriamente al Fondo
1. E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:
a) il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:
1) aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute alla applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni;
2) comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente punto 1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonche' relativi allegati e successive aggiunte e modificazioni;
b) il personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di applicazione del regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
c) il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio, sempreche', per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano state loro estese le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.5
2. Sono esclusi dall'iscrizione:
1) i dirigenti;
2) il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato personale avventizio dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1947, n. 1363;
3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;
4) gli iscritti alla cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla Azienda trasporti municipali di Milano, purche' il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore a quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5) il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230;
6) gli apprendisti di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
7) il personale che svolge attivita' alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni dell'anno ovvero con frequenza inferiore ai quattro giorni alla settimana.
Capo III. La contribuzione
Art. 5 Retribuzione soggetta a contributo
1. Il contributo complessivo dovuto al Fondo e' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed e' commisurato sui seguenti elementi retributivi:
a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;
b) assegni ad personam, quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile di cui alla lettera a), precedentemente goduta, e quella tabellare, successivamente stabilita da disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;
c) mensilita' o quote di esse, eccedenti la dodicesima e previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali;
d) elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali, ivi compresi quelli erogati sulle mensilita' di cui al precedente punto c). Il valore in denaro dell'alloggio gratuito fruito in natura e' calcolato in ragione di un decimo della retribuzione di cui alla lettera a) per dodici mensilita'.
L'indennita' sostitutiva dell'alloggio gratuito e' calcolata nella misura effettivamente, corrisposta nei limiti del decimo della retribuzione di tabella;e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;
f) qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata, fatta eccezione per:
1) i compensi per lavoro straordinario prestato in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;
2) i compensi per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;
3) l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (50 per cento);
4) l'indennita' di caropane, per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;
5) l'indennita' di concorso pasti, per la parte eccedente l'ammontare dell'indennita' sostitutiva di mensa;
6) gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;
7) le indennita' ed i premi di anzianita' e di buonuscita;
8) le somme corrisposte a titolo di prestazioni a carico di gestioni previdenziali o mutualistiche, salve quanto disposto al successivo articolo 7;
9) le somme corrisposte per rimborso spese sostenute dal lavoratore per la esecuzione o in occasione di lavoro;
10) le somme corrisposte per gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori, e all'andamento aziendale.
2. Agli effetti del presente articolo, per lavoro straordinario s'intende quello effettuato in eccedenza alla durata normale del lavoro prevista dai vigenti contratti collettivi.
Art. 6 Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per effetto della soppressione del Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 977, nel 19,20 per cento delle retribuzioni imponibili e' destinato totalmente al Fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.
2. A decorrere dal 1 luglio 1971, il contributo dovute al Fondo di previdenza e' elevato al 24 per cento delle retribuzioni imponibili.
3. Tale contributo e' posto, per il 17,75 per cento, a carico delle aziende e, per il 6,25 per cento, a carico degli agenti.
4. La misura dell'aliquota contributiva e' modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.
5. Le eventuali variazioni dell'aliquota sono ripartite, fra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di due terzi e di un terzo.
6. Finche' non e' stabilita la nuova misura percentuale del contributo, si applica, nei confronti delle aziende e dei loro dipendenti nonche' ad ogni altro effetto previdenziale, la misura del contributo vigente nell'anno precedente.
Art. 7 Contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali
1. L'obbligo del versamento del contributo permane, a carico delle aziende e dell'agente, nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui, anche in misura ridotta, la corresponsione della retribuzione, nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia o di infortunio da parte delle casse di soccorso.
2. I periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, non coperti da contribuzione ai sensi del precedente comma, sono considerati utili, agli effetti della pensione, quando la loro durata complessiva non ecceda i quattro mesi nel corso dell'intero servizio prestato dall'agente con iscrizione al Fondo.
3. In favore degli agenti dipendenti da aziende cui non si applicano le norme dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono computati utili, su domanda, agli effetti della pensione, i periodi scoperti di contribuzione per assenza dal servizio a causa di malattia o infortunio verificatisi dopo l'inizio dell'iscrizione al Fondo ed in costanza di un rapporto di lavoro che ne comporti l'obbligo, purche' complessivamente non eccedano i dodici mesi nel corso dell'intero servizio prestato con iscrizione al Fondo medesimo.
4. A tal fine gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita dichiarazione rilasciata dall'ente dal quale sono stati assistiti.
5. Nel corso dei periodi di assenza dal servizio senza retribuzione ovvero di sospensione della medesima, quando non si verifichino le condizioni indicate nei precedenti commi, e' in facolta' dell'azienda o dell'agente di continuare a corrispondere integralmente il contributo nei termini e con le modalita' previsti per il personale in attivita' di servizio, come se l'assenza o la sospensione non si fossero verificate, ottenendone il riconoscimento agli effetti della pensione, sempreche' gli stessi periodi non siano riconosciuti utili per altre forme obbligatorie di previdenza.
Art. 8 Responsabilita' solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende
1. In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
Art. 9 Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle Regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo
1. L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle Regioni e' in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.
2. Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato, che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.
3. Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 10 Elenchi annuali di contribuzione
1. Nel periodo dal 1 al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale iscritto al Fondo, indicando per ciascun agente l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, corrisposti per l'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 5, e complessivamente per gli altri titoli di cui allo stesso articolo.
2. Un estratto del predetto elenco, con il conto dell'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo, deve essere consegnato a ciascun dipendente.
3. Nell'elenco sono altresi' indicate le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche' le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.
4. Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.
5. In caso di omessa pubblicazione, l'Ispettorato del lavoro provvede a far dare esecuzione al disposto del primo comma di cui al presente articolo, ordinando al legale rappresentante dell'azienda di pubblicare l'elenco per un periodo non inferiore a quindici giorni.
6. Ai fini della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni da attribuirsi al personale delle aziende che abbiano omesso l'invio dell'elenco e' calcolato sulla base delle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti, avuto riguardo alla qualifica, al grado ed all'anzianita' di servizio acquisita da ciascun dipendente.
Art. 11 Sanzioni civili
1. In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.
2. In caso al ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese.
3. Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.