Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1951-52, per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della scuola popolare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa di lire un miliardo per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-1952, e' aumentata di lire 307.000.000 in relazione alle maggiori spese da sostenere per il funzionamento delle predette scuole dal 1 luglio 1950, in applicazione delle leggi 28 luglio 1950, n. 633, e 20 giugno 1951, n. 489.
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO