Soppressione del Ministero dell'Africa italiana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dell'Africa italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, e' soppresso.
Art. 2
Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:
1. Al Ministero degli affari esteri:
a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;
b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;
c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;
d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;
e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737;
f) la conservazione dell'Archivio storico.
2. Al Ministero dell'interno:
a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;
b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;
c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.
3. Al Ministero delle finanze:
a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.
4. Al Ministero del tesoro:
a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonche' le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.
5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonche' al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59.
7. I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
6. Al Ministero della difesa:
a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello stato militarizzati, gia in servizio o di stanza nei territori di sovranita' italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;
b) il servizio stralcio militare.
Art. 3
1. La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.
2. Le Commissioni di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato e' integrato, quando si trattino materie gia' devolute al Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 4
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni gia' spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, societa' ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.
2. Il Governo e' delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, gia' operanti nell'Africa italiana, nonche' la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilita'.
3. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sara' stabilita la procedura di liquidazione nonche' il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.
Art. 5
1. Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell'art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.
3. La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana e' soppressa.
Art. 6
1. Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, e' istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.
2. Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potra' delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 7
1. Puo' essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua eta' ed anzianita' di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6.1
2. In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, e' consentita altresi' la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1918, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorita' locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.1
3. La cessazione dal servizio avra' effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.
Art. 8
1. Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 e' concesso:
a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennita' per una sola volta;
b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di eta' e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attivita' a titolo di stipendio, indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari e indennita' di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualita' del predotto trattamento di attivita';
c) in aggiunta alla indennita' per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualita' dello stipendio, della indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennita' di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.3
Art. 9
1. Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.
2. Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:
a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;
b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;
d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.
3. In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.3
Art. 10
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale gia' dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.
2. Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sara' disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7.
3. Ugualmente sara' provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a).
4. Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato e' concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.
5. Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attivita' vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7.
Art. 11
1. I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia.
2. In deroga alle disposizioni vigenti, e' altresi' autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami gia' espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneita'.
3. Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi gia' espletati e sempreche' conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.
4. La domanda dovra' contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.
5. Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvedera' d'ufficio all'assegnazione alla sede.
Art. 12
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.
2. Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualita' di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.
3. Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori gia' di sovranita' italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sara' ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.
4. Nell'interesse del servizio, puo' essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi.
5. I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.
6. Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime localita' ed esplica le stesse mansioni.
7. Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.
8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresi' al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.
Art. 12-bis
1. Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennita' e assegni accessori di attivita' di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.
2. Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennita' e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.
3. Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennita' ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresi', nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennita', gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilita' attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento piu' favorevole.
4. Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sara' stabilita con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.
6. In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.
7. E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.
Art. 13
1. Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.
2. L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
3. Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verra' corrisposta una indennita' in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.
4. Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sara' provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.
Art. 14
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sara' trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verra' ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.
2. E' in facolta' delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.
Art. 15
1. Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato 1 al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.
2. Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianita' necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonche' dell'anzianita' di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.
3. Nei confronti del personale medesimo non si fara' luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, ne' si fara' luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.
4. Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e sempreche' in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori ed organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1 maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816: essi hanno titolo a tale collocamento ancorche' alle date previsto dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perche' non ancora riutilizzati.
5. Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art 9, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
6. Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati gia' inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.
7. In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella, tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento.1
8. Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, e' licenziato con diritto ai trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura, spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato art. 9 e nessun assegno e' dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.
Art. 16
1. Per l'ammissione ai concorsi, anche se gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa.
2. Il programma delle prove di concorso sara' stabilito con decreto Ministeriale.
3. Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianita' di ruolo di almeno undici anni.
4. Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sara' effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianita' di grado.